Commercialisti, sospensione termini adempimenti per malattia professionale. Chiarimenti
Pubblicato il 13 giugno 2023
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con due pronto ordini datati 12 giugno 2023, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili affronta il tema della “Sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o infortunio”.
Sospensione termini per malattia del professionista, limite dei 60 giorni
Con il P.O. n. 76/2023 il Cndcec risponde al quesito sollevato dall’Ordine di Latina che chiedeva di di sapere se via sia un iter procedimentalizzato da seguire, per beneficiare della sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio, prevista dall’articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Si ricorda, infatti, che la Legge di Bilancio 2022 ha disposto:
- In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della PA per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento (coma 929);
- i termini sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari;
- gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione;
Il Cndcec ha avviato un’interlocuzione con l’Agenzia delle entrate al fine di concordare un iter procedimentalizzato da seguire per avvalersi della richiamata disciplina.
L’Agenzia ha pubblicato al riguardo la risposta ad interpello n. 248 del 13 marzo 2023, in cui pur astenendosi da ogni valutazione circa la riconducibilità della “'patologia'” addotta dall’istante alla nozione di “grave malattia o infortunio o intervento chirurgico” che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale”, è stato precisato che la sospensione disposta dalle norme sopra richiamate opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza “nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento”.
NOTA BENE: Di conseguenza, è stato ritenuto che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico.
Infine, l’Agenzia ha anche precisato che l’indicazione dei sessanta giorni rappresenta un “limite massimo”, sicché, nell’ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.
Cndcec, mandati professionali con data certa
Con il PO n. 204/2022, il Cndcec risponde al quesito sollevato dall’Ordine di Ascoli Piceno, che chiedeva di sapere se i mandati professionali debbano avere data certa e se sia possibile il deposito della documentazione presso l’Ordine territoriale in luogo della spedizione agli uffici della pubblica amministrazione.
Si rinvia nuovamente alla risposta n. 248/2023 secondo la quale, nel presupposto che il comma 934 della Legge di Bilancio 2022 non richiede espressamente una “data certa”, ma pur sempre antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare del professionista, l’Agenzia delle entrate, per poter documentare detta data, auspica la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la “prova” anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.
NOTA BENE: Una copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della Pubblica Amministrazione.
A tal punto, il Cndcec ritiene, pertanto, che per poter beneficiare della sospensione in oggetto sia necessaria la consegna o l’invio della documentazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione e che tale adempimento non possa essere sostituito con l’invio della documentazione stessa all’Ordine territoriale di appartenenza del professionista.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: