Commercialisti: conguaglio sui contributi 2023
Pubblicato il 18 dicembre 2023
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Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, con informativa n. 151/2023, illustra come procedere per il versamento del conguaglio sui contributi dovuti.
Istruzioni Cndcec su conguaglio 2023
Per la determinazione dell’importo del conguaglio dovuto per l’anno 2023, si legge, si seguiranno i seguenti criteri:
- il contributo annuale determinato dal Consiglio Nazionale a carico di ciascun iscritto, se riscosso dall’Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC anche in caso di cancellazione o sospensione del professionista nel corso dell’anno;
- lo stesso è dovuto al Consiglio Nazionale anche per gli iscritti e le STP che richiedono la cancellazione in corso d'anno;
- in caso di trasferimento la quota è dovuta dall'Ordine territoriale che l'ha effettivamente riscossa;
- non rilevano ai fini del calcolo i passaggi dall'Albo all'Elenco e viceversa, nell'ambito del medesimo Ordine;
- l'adozione del provvedimento disciplinare non incide sui doveri di riscossione dei contributi da parte dell'Ordine territoriale ed il successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.
Altresì, le quote non riscosse dall’Ordine e dovute dagli iscritti morosi per i quali l’Ordine dimostri di aver provveduto alla sospensione, ovvero di aver aperto, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità possono non essere versate al Consiglio Nazionale.
Nell’informativa n. 15 del 14 dicembre 2023 il Cndcec allega una tabella con le indicazioni per il calcolo del numero degli iscritti sulla base del quale verrà rideterminato l’ammontare del contributo dovuto per l’anno 2023.
In sostanza, il conguaglio dovuto per l’anno 2023 sarà dato dalla differenza tra il contributo determinato in base ai criteri esposti nella tabella e quello calcolato sulla base degli iscritti al 31.12.2022.
NOTA BENE: Il 31 gennaio 2024 è il termine per versare l’importo.
Dovranno, poi, essere corrisposti gli importi relativi alla gestione degli iscritti sospesi per morosità e di coloro per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità.
Infine, entro il l 31 gennaio 2024 dovrà essere versato il conguaglio relativo agli anni 2021 e 2022 riguardante gli iscritti morosi per i quali, in detti anni, sono stati avviati i procedimenti disciplinari e irrogati i provvedimenti di sospensione.
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