Codice delle sanzioni
Pubblicato il 11 gennaio 2017
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il nuovo Codice delle sanzioni, adottato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili lo scorso mese di luglio, è entrato in vigore il 1° gennaio 2017.
Pertanto, le disposizioni presenti nel Codice si applicheranno ai procedimenti disciplinari avviati successivamente al 1° gennaio di quest'anno.
Per il Cndcec, il Codice delle sanzioni rappresenta l’ideale completamento del nuovo Codice Deontologico in vigore dal 1° marzo del 2016.
La volontà di creare un apposito regolamento in materia di sanzioni disciplinari, nasce dall’esigenza di promuovere sul territorio nazionale un’applicazione uniforme dei provvedimenti sanzionatori in relazione alle stesse fattispecie, favorendo così il rispetto effettivo, in sede di irrogazione della sanzione, dei principi di proporzionalità e gradualità oltre che di eguaglianza e di parità di trattamento.
Nuovo Regolamento sanzioni
In particolare, il Regolamento delle sanzioni di categoria prevede tre tipologie di sanzioni:
- la censura,
- la sospensione dall'esercizio professionale
- la radiazione dall'Albo o dall'elenco speciale.
In più sono previste anche una serie di circostanze aggravanti, come la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dallo stesso fatto, la sussistenza di dolo, la significatività della violazione o del danno arrecato, la reiterazione di comportamenti che abbiano determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto.
Le attenuanti sono costituite dal fatto che l'errore sia stato commesso in buona fede, oppure l'iscritto abbia recuperato tempestivamente il danno arrecato.
Composizione del Codice
Il nuovo Codice si divide in due titoli ed è composto da 29 articoli. Il primo titolo (10 articoli), sulle “Disposizioni disciplinari”, è dedicato alla struttura delle sanzioni; il secondo titolo (19 articoli), invece, individua i minimi e i massimi delle sanzioni che i Consigli di disciplina territoriali saranno tenuti ad applicare in relazione ai singoli illeciti disciplinari.
Le sanzioni disciplinari contemplate per la categoria professionale sono tre:
- la censura;
- la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
- la radiazione dall’Albo.
In caso di violazioni particolarmente lievi si prevede il “richiamo verbalizzato”, che non può essere considerato una sanzione vera e propria, ma ha valore di aggravante nel caso di comportamento reiterato.
Obbligo formazione professionale
Riguardo la formazione professionale e la maturazione dei relativi crediti, l'aggiornamento professionale viene ora inquadrato in un vero e proprio “obbligo” dato che le sanzioni previste per coloro che hanno mostrato finora resistenza ai crediti sono da adesso ben chiare e non più derogabili.
Chi nel triennio, che parte dal 1° gennaio 2017, non osserva l'obbligo della formazione rischia, infatti, le seguenti sanzioni:
- la sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi in caso di assenza totale di crediti formativi professionali;
- la sospensione fino a due mesi con meno di 30 crediti nel triennio;
- la sospensione fino a un mese se i crediti maturati sono tra i 30 e i 60;
- con almeno 60 crediti è prevista la censura.
Le sanzioni raddoppiano se il comportamento viene reiterato nel triennio successivo.
Altri comportamenti punibili
Con l'entrata in vigore del nuovo Codice delle sanzioni può essere punito con la sospensione fino a sei mesi il commercialista che non ha stipulato la polizza assicurativa. Si può essere sospesi fino a due anni dall'esercizio professionale, se si favorisce l'esercizio abusivo della professione. E ancora sono puniti i comportamenti scorretti tenuti nei confronti dei clienti, i colleghi, gli enti istituzionali di categoria, i dipendenti, i collaboratori e i tirocinanti.
- eDotto.com – Edicola 18 maggio 2016 - Codice Sanzioni Commercialisti in consultazione – Moscioni
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: