Come cambiano dal 2025 l’imposta su successioni e i servizi catastali e ipotecari
Pubblicato il 26 novembre 2024
In questo articolo:
- Servizi ipotecari e catastali
- Servizi ipotecari e catastali: nuova tabella
- Servizi ipotecari e catastali: accesso online alle banche dati
- Servizi ipotecari e catastali: diritto di accrescimento
- Imposta sulle successioni: autoliquidazione
- Imposta sulle successioni: unico erede minore di 26 anni
- Imposta sulle successioni: controlli
- Imposta principale, complementare, suppletiva
- Dichiarazione di successione solo telematica
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Il 18 settembre 2024 è stato approvato il decreto legislativo n. 139/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023.
Il decreto introduce modifiche significative nei seguenti ambiti fiscali:
- imposta di registro,
- imposta sulle successioni e donazioni,
- bollo,
- servizi ipotecari e catastali.
Analizziamo le novità introdotte sui servizi ipotecari e catastali nonché nella materia delle imposte sulle successioni.
Servizi ipotecari e catastali
Il Decreto Legislativo n. 139/2024 introduce rilevanti cambiamenti in ambito catastale e ipotecario, con l'obiettivo di garantire banche dati catastali più precise e aggiornate e di rendere più semplice l'accesso alle informazioni.
A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore due principali novità:
- aggiornamento delle intestazioni catastali, con l’introduzione di nuove modalità per l’aggiornamento delle intestazioni catastali in seguito al decesso di persone che detenevano diritti di usufrutto, uso o abitazione;
- revisione delle tariffe per i servizi catastali e ipotecari, con la previsione di modifiche anche riguardo alle tasse applicabili per l'accesso e l'utilizzo dei servizi catastali e ipotecari.
In sintesi, il Dlgs n. 139/2024 punta a migliorare la qualità delle banche dati catastali e a semplificare l’interazione con i servizi ipotecari e catastali, aumentando così l'efficienza e l'accuratezza della gestione delle pratiche legate alla proprietà e ai diritti reali.
Servizi ipotecari e catastali: nuova tabella
L'articolo 5 prevede la sostituzione della vecchia tabella delle tasse ipotecarie con una nuova tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali (allegato 2 del D.lgs. n. 139/2024). Tra le novità, per la consultazione telematica di documenti che sono originariamente cartacei si pagherà un importo di 5 euro.
Poi, viene fissato a 70 euro il costo per le volture presentate sia su supporto cartaceo che tramite la procedura telematica “Voltura 2.0 – Telematica”.
70 euro è anche il prezzo per le dichiarazioni di nuova costruzione e per le variazioni al Catasto dei Fabbricati, quando effettuate tramite la procedura Docfa.
È importante notare che la tariffa coprirà tutti gli immobili, senza distinzione di categoria, inclusi quelli di utilità comune (noti come "Beni Comuni Non Censibili"), oltre a qualsiasi tipo di aggiornamento catastale sui terreni realizzato con la procedura Pregeo.
Molto importanti anche le modifiche per i territori sottoposti al regime tavolare, un sistema di pubblicità immobiliare che rimane in vigore in alcune zone del Nord Est dell'Italia, come nelle province di Trieste, Gorizia, in parte della provincia di Udine e nel comune di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno.
Per la prima volta, infatti, vengono inclusi nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali anche gli atti del catasto fondiario.
Una novità rilevante riguarda la consultazione di un foglio di notifica, utilizzato per comunicare i risultati del catasto agli uffici del libro fondiario, che avrà un costo di 3 euro.
Inoltre, un'altra modifica significativa riguarda i contribuenti che possiedono diritti su immobili situati in questi territori. Secondo quanto previsto al punto 7.2 della tabella, la tassa di 70 euro sarà applicata una sola volta per ogni voltura derivante da un atto registrato telematicamente, comprese le denunce di successione.
Questo significa che, in caso di adempimento telematico unico, non si terrà più conto del numero di comuni o del numero di catasti coinvolti nella voltura. In altre parole, il sistema di calcolo delle tasse sarà uniformato a livello nazionale, indipendentemente dal tipo di pubblicità immobiliare vigente nel singolo territorio.
Il prezzo per i certificati catastali è stato fissato a 30 euro in modo fisso. Tuttavia, per i certificati richiesti dai privati per verificare la situazione economica e patrimoniale in relazione alle normative lavorative, previdenziali e scolastiche, è prevista una riduzione del 50%, abbassando il costo a 15 euro.
Inoltre, oltre alla tassa per i servizi catastali, si dovrà aggiungere l'imposta di bollo, come previsto dalla legge.
Servizi ipotecari e catastali: accesso online alle banche dati
L'articolo 7 del decreto introduce significative modifiche per quanto riguarda l'accesso online alle banche dati catastali e ipotecarie.
A partire dal 1° gennaio 2025, le visure catastali effettuate telematicamente non avranno più alcun costo, rendendo il servizio completamente gratuito. Per quanto concerne le ispezioni ipotecarie, le tariffe verranno ridotte del 20% per quelle richieste tramite canali digitali. Inoltre, un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate renderà disponibili, senza costi, anche i fogli di mappa catastale, ma esclusivamente in formato digitale.
In sintesi, l’articolo in questione punta a semplificare l'accesso alle informazioni catastali e ipotecarie, eliminando i costi per le visure e riducendo le tariffe per i servizi telematici, incentivando così l'uso delle modalità online.
Servizi ipotecari e catastali: diritto di accrescimento
L'articolo 8 del decreto apporta modifiche in relazione all'aggiornamento delle intestazioni catastali per i diritti di usufrutto, uso e abitazione. In dettaglio:
- in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 del Regio Decreto n. 2153/1938, che prevede che la presentazione delle volture sia a carico del soggetto obbligato, gli aggiornamenti relativi a questi diritti saranno effettuati dall'Agenzia delle Entrate automaticamente, a seguito della morte del titolare, senza alcun costo o imposta. Le informazioni sui decessi saranno ottenute grazie alle comunicazioni all'anagrafe tributaria;
- se esiste un diritto di accrescimento (quando il diritto di usufrutto, uso o abitazione passa a un altro soggetto dopo il decesso), tale informazione dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate. In questo caso, i beneficiari del diritto di accrescimento dovranno presentare una domanda di voltura entro un anno dal decesso del titolare. La voltura è necessaria in quanto l'informazione sul diritto di accrescimento è spesso contenuta solo nel titolo. Anche in questo caso, la voltura sarà gratuita da tributi e imposte.
Infine, chi non adempie all'obbligo di presentare la domanda di voltura entro il termine stabilito sarà soggetto a una sanzione pecuniaria, come previsto dall'articolo 12 del Dpr n. 650/1972.
Imposta sulle successioni: autoliquidazione
Il Decreto Legislativo n. 139/2024 si prefigge, tra gli obiettivi, di semplificare il processo di calcolo e versamento dell'imposta sulle successioni, promuovendo un sistema di autoliquidazione che riduca il coinvolgimento dell'ufficio fiscale nelle fasi iniziali del procedimento.
Secondo l'attuale normativa, dopo che il contribuente presenta la dichiarazione di successione all'ufficio competente, quest'ultimo provvede alla liquidazione dell'imposta principale. L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, o di una dichiarazione sostitutiva o integrativa.
Se l'ufficio ritiene che la dichiarazione (o la dichiarazione sostitutiva o integrativa) sia incompleta o inaccurata, provvede a correggere e calcolare l'importo dell'imposta complementare, inviando un nuovo avviso che deve essere notificato entro due anni dal pagamento dell'imposta principale.
Nel caso in cui la dichiarazione di successione non venga presentata, l'imposta viene accertata e liquidata d'ufficio dall'amministrazione fiscale.
Con la nuova normativa, per le successioni che avranno inizio dal 1° gennaio 2025, il procedimento di liquidazione dell'imposta sulle successioni è stato così trasformato.
Liquidazione dell’imposta |
L’imposta di successione sarà calcolata dal contribuente sulla base della dichiarazione di successione che presenterà. Se successivamente viene presentata una dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta sarà nuovamente autoliquidata. |
Versamento dell’imposta |
Il pagamento dell’imposta dovuta (calcolata in base alla dichiarazione di successione) dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione. |
Pagamento rateale |
Il contribuente avrà la possibilità di pagare almeno il 20% dell'importo dovuto entro i 90 giorni, con la possibilità di saldare il restante importo in 8 rate trimestrali. Se l’importo supera 20.000 euro, il pagamento potrà essere suddiviso in un massimo di 12 rate trimestrali. Tuttavia, non sarà possibile rateizzare importi inferiori a 1.000 euro. |
Imposte catastali e ipotecarie |
Le imposte ipotecaria e catastale dovranno essere liquidate e versate entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione, come previsto dalla normativa precedente. |
Imposta sulle successioni: unico erede minore di 26 anni
A seguito delle modifiche normative introdotte, nel caso in cui ci sia un solo erede di età non superiore ai 26 anni e siano presenti beni immobili nell’asse ereditario, le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati a consentire lo svincolo delle attività ereditate, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, ma solo per l’importo necessario all’erede per il pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.
Imposta sulle successioni: controlli
Gli uffici competenti hanno il compito di verificare la correttezza dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché la corrispondenza tra i pagamenti e i dati riportati nella dichiarazione di successione.
Se viene accertata una maggiore imposta dovuta, l'ufficio competente emette un avviso di liquidazione entro due anni dalla presentazione della dichiarazione di successione. Nell'avviso, viene richiesto il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni, delle seguenti somme:
- maggiore imposta principale da versare;
- sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non pagato;
- interessi maturati dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.
Inoltre, se l'Agenzia delle Entrate ritiene che la dichiarazione di successione (o una dichiarazione sostitutiva o integrativa) sia incompleta o non veritiera, provvede a rettificare e a liquidare la maggiore imposta complementare.
Imposta principale, complementare, suppletiva
Con il nuovo disegno recato dalla riforma sulle successioni, abbiamo, rispetto al sistema precedente:
- l’imposta principale che viene autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento, cioè quella calcolata e versata dal contribuente sulla base della dichiarazione di successione. Può anche essere quella liquidata dall'ufficio fiscale sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione stessa;
- l’imposta complementare che è l'imposta aggiuntiva o la maggiore imposta che l'ufficio provvede a liquidare a seguito di accertamenti d'ufficio o di rettifica della dichiarazione, nel caso in cui vengano riscontrati errori, omissioni o incongruenze nelle informazioni dichiarate dal contribuente.
In sintesi, l'imposta principale è quella originariamente calcolata e versata dal contribuente, mentre l'imposta complementare è quella determinata dall'ufficio dopo un controllo o una correzione.
È stata, invece, abrogata la definizione di "imposta suppletiva" (prevista dall'articolo 27, comma 7, del Tus), poiché, secondo il nuovo sistema di autoliquidazione dell'imposta, quella eventualmente liquidata per correggere errori o omissioni di una precedente liquidazione effettuata dall'ufficio è considerata, a sua volta, una imposta complementare.
Dichiarazione di successione solo telematica
A seguito delle modifiche normative, la dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in modalità elettronica, seguendo le modalità definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per i contribuenti non residenti, è comunque possibile inviare la dichiarazione tramite raccomandata (o mezzi equivalenti, purché la data di spedizione sia verificabile con certezza). In questo caso, la data di presentazione della dichiarazione sarà considerata quella in cui è avvenuta la spedizione.
Inoltre, i contribuenti non dovranno più allegare alla dichiarazione gli estratti catastali degli immobili inclusi nell’asse ereditario. L’Agenzia delle Entrate si occuperà infatti di acquisire direttamente i dati catastali necessari per l’identificazione degli immobili coinvolti nella successione
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