Indennità di maternità per libere professioniste rientrate dall’estero

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Indennità di maternità per libere professioniste rientrate dall’estero

Con la risposta all’interpello n. 4 del 29 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è occupato della questione relativa al calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità che le spetta, nell’ipotesi in cui rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.

Il quesito è dovuto al fatto che la norma di legge prevede che tale indennità sia calcolata nella misura “pari all’ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento”.

Tuttavia, l’interpellante si pone il dubbio se con la locuzione “reddito professionale” si debba intendere l’intero reddito professionale percepito dalla libera professionista o, in relazione al caso di specie, ci si debba riferire allo stesso, ma in termini ridotti ai sensi, rispettivamente, della Legge n. 238/2010 e dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, entrambi recanti incentivi fiscali - comportanti una riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche - per i lavoratori dipendenti o autonomi, cittadini dell’Unione europea, che rientrino in Italia dall’estero.

Per il Ministero, nel caso di specie, il reddito professionale da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità è quello determinato in misura ridotta ai sensi delle citate norme e come tale denunciato ai fini fiscali.

Infatti, in base al dato letterale dell’art. 70, comma 2, T.U. sulla maternità e paternità, l’intento del legislatore è quello di stabilire un nesso logico-sistematico tra reddito fiscale e reddito previdenziale ed il reddito professionale su cui commisurare l’indennità di maternità della libera professionista coincide con il reddito dichiarato ai fini fiscali, sul quale è effettuato anche il calcolo dei contributi soggettivi previdenziali dovuti alla Cassa di appartenenza.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’11 maggio 2017 – Indennità di maternità per lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato – Schiavone

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