Collocamento obbligatorio, sanzioni da coordinamento di norme sulla diffida
Pubblicato il 11 aprile 2017
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L'Agenzia ispettiva dell'Ispettorato del Lavoro dipana un problema di coordinamento tra due norme circa la possibilità di consentire di adempiere all'istituto della diffida ex art. 13 DLgs. 124/2004, ottenendo, in tal modo, le sanzioni amministrative in misura minima in materia di lavoratori disabili.
Diffida. Procedura
Con una nota - la n. 2283/2017 del 23 marzo scorso, divulgata dall’Inl con la nota protocollo n. 3159/2017 del 10 aprile - la Direzione Centrale Vigilanza dell'Ispettorato nazionale del Lavoro spiega che per adempiere alla diffida, in seguito alle modifiche intervenute con il DLgs.151/2015 ed al coordinamento con le vecchie regole, occorreranno:
-
la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione
ovvero
-
la stipula, ad opera dell'ufficio, del contratto individuale del lavoro con il disabile.
Questo il principale chiarimento fornito circa la corretta applicazione delle sanzioni in tema di collocamento obbligatorio (L. 68/1999, per come riformata negli articoli 7, comma 1 e 15, comma 4-bis).
Assunzione. Doppio momento
I due momenti che l'Ispettorato nazionale distingue nella nota 2283/17 corrispondono l'uno alla necessità, per il datore di lavoro privato o ente pubblico economico, di assolvere all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili entro 60 giorni dal momento in cui tale obbligo sorge in proporzione all'organico aziendale; l'altro alla possibilità, durante questo periodo, di ricorrere alla richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o ad una richiesta numerica ovvero, ancora, alla stipula delle convenzioni previste dalla L. 68/1999 e dal DLgs. 276/2003.
Ove, in quel termine, il datore non si sia attivato, la mancata copertura che ne deriva, se ascrivibile direttamente ad egli, verrà immediatamente assoggettata alle sanzioni di cui all'art. 15, comma 4 della L. 68/1999 sopra richiamata, vale a dire al versamento di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo (art. 5, comma 3-bis) al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulti non occupato nella giornata.
- eDotto.com – Edicola 24 gennaio 2017 - Prospetto informativo disabili Obbligo presentazione – Moscioni
- eDotto.com – Edicola 16 febbraio 2017 - Collocamento obbligatorio Differimento approvato – Schiavone
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