Collaboratori e coadiuvanti familiari: sì alla maxisanzione prima del Collegato Lavoro

Pubblicato il



Gli ispettori in data 31/01/2011 accertano che Tizio collabora per tre giorni alla settimana nell'impresa di famiglia esercente attività di commercio di ferramenta e utensileria: prende contatti con i fornitori, sistema il magazzino, si relaziona con la clientela. Tale attività, svolta in via continuativa e prevalente nel periodo intercorrente tra il 01/01/2010 e il 31/01/2011, è stata effettuata in assenza di preventiva comunicazione all'INAIL. Diversamente da quanto risulterebbe da una prima lettura della Circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010, che vorrebbe l’intera fattispecie assoggettata alla nuova disciplina dettata dal "Collegato Lavoro", si ritiene corretto adottare maxisanzione per lavoro sommerso per il periodo compreso tra il 01/01/2010 e il 23/11/2010, mentre per il lasso di tempo successivo all'entrata in vigore del "Collegato Lavoro" (dal 24/11/2010 al 31/01/2011) va solo evidenziato all'INPS il mancato versamento degli oneri contributivi per la posizione di Tizio, senza applicare la maxisanzione, in quanto il fatto non può più considerarsi illecito.

Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito