Codici tributo per le imposte sulle plusvalenze “qualificate” non investite
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 11 giugno 2011
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Con la risoluzione n. 63/E del 10 giugno 2011, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo che le persone fisiche e gli enti commerciali devono utilizzare per il versamento delle imposte rideterminate a seguito del mancato reinvestimento delle plusvalenze qualificate in “start up” nell’anno 2008 e non riportate a tassazione nel modello Unico del relativo anno.
Si trattava di una specifica agevolazione riconosciuta con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha aggiunto i commi 6-bis e 6-ter all’articolo 68 del Tuir.
Le nuove disposizioni prevedono che se il contribuente non rispetta la condizione del reinvestimento nel biennio è chiamato a rideterminare le imposte dovute con riferimento al reddito complessivo del periodo d’imposta in cui la plusvalenza “sospesa” doveva essere assoggettata a tassazione. Chi non ha reinvestito, dunque, è tenuto a ricalcolare le imposte sulle plusvalenze qualificate.
I nuovi codici tributo per il versamento, mediante modello F24, sono i seguenti:
“1128” -“Imposta rideterminata ai fini IRPEF a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR” (sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”)
“1132” - “Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR” (sezione “Erario”)
“3872” - “Addizionale comunale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR” (sezione “Ici ed altri tributi locali”, con indicazione, nella colonna “Codice ente/codice comune”, del codice catastale identificativo del Comune di riferimento).
“3880” - “Addizionale regionale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR” (sezione “Regioni” contestualmente al codice regione) .
- ItaliaOggi, p. 31 – Ecco per le start up nuovi codici tributo – Poggiani
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 26 – Plusvalenze non investite, imposte da ricalcolare – De Stefani
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