Codice Terzo Settore, le novità nel Dl Semplificazioni
Pubblicato il 31 ottobre 2022
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I numerosi interventi modificativi al Codice del Terzo Settore apportati dal Decreto legge Semplificazioni (DL n. 73/2022) sono oggetto del Documento di ricerca del 26 ottobre del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il Documento, allegato all’Informativa n. 101 del 28/10, si presenta come uno strumento finalizzato a semplificare la lettura delle numerose novità che hanno riguardato il Codice del Terzo Settore (CTS) durante la conversione in legge del provvedimento, oltre che a fornire indicazioni sul lavoro che si ritiene ancora opportuno svolgere.
CTS, analisi delle modifiche del Decreto Semplificazioni
E’ ben noto che il Decreto legge n. 73/2022 in sede di conversione ha subito importanti modifiche finalizzate, fra l’altro, ad intervenire sull’impianto fiscale disegnato per gli Enti del Terzo Settore.
Il Cndcec, con l’approfondimento in oggetto, ha voluto offrire un ulteriore contributo ai suoi iscritti su una materia rispetto alla quale è necessario che accresca la consapevolezza professionale dell’intera categoria.
L’analisi delle novità normative è stata suddivisa in funzione delle modifiche apportate ai singoli articoli del CTS; mentre le ulteriori proposte emendative sono state brevemente evidenziate nelle conclusioni.
Nello specifico, il documento rubricato “Le novità per il Terzo Settore nel c.d. Decreto Semplificazioni”, si sofferma sui cambiamenti inseriti all’articolo 79 e più nello specifico alla nozione di "costi effettivi" (comma 2), e sull’efficacia del mutamento della qualifica dell’ente da non commerciale a commerciale ai fini delle imposte dirette.
Analogamente, ulteriori interessanti modifiche sono state effettuate anche in materia di imposte indirette e tributi locali, deduzioni e detrazioni riconosciute a fronte di erogazioni liberali effettuate a favore di ETS, nonché in ordine alla disciplina fiscale specificamente dettata per le Organizzazioni di Volontariato (di seguito anche solo OdV) e le Associazioni di Promozione sociale.
Infine, alcune novità sono state introdotte in materia di tenuta delle scritture contabili.
Il Cndcec evidenzia come, sebbene molti degli interventi modificativi apportati al CTS siano in linea con le proposte avanzate dallo stesso Consiglio dinanzi alle competenti sedi istituzionali, la disciplina che regola gli Enti del Terzo Settore presenta ancora alcune criticità che per essere sciolte necessitano inevitabilmente di ulteriori interventi, anche da parte della prassi amministrativa, da realizzarsi possibilmente prima che diventino pienamente operative tutte le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del CTS (cosa che come noto avverrà solo con la concessione delle autorizzazioni comunitarie).
Articolo 79 del CTS - Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Il Decreto Semplificazioni (articolo 26) ha inserito al comma 2 dell’articolo 79 del CTS un’importante specificazione in ordine alla nozione di “costi effettivi” che, intervenendo nella qualificazione commerciale o non commerciale delle attività di interesse generale (di cui all’articolo 5 del CTS) è destinata a riflettersi sulla stessa natura dell’ente.
In effetti, il Decreto legge non ha fatto altro che recepire una istanza avanzata dallo stesso CNDCEC, che chiedeva di introdurre una nozione di “costo effettivo” ispirata alla configurazione della definizione di “costo pieno” adottata dalla prassi aziendalistica: vale a dire, un costo determinato considerando sia i costi diretti che quelli indiretti, anche generali, imputabili al bene o servizio.
E' stato, così, aggiunto un ultimo periodo al comma 2 dell’articolo 79 in esame, che prevede che “I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.
Tale modifica normativa operata, pertanto, rende definitivamente esplicito l’intervenuto superamento per gli ETS della nozione di “costi di diretta imputazione” richiamata per gli enti non commerciali dal comma 1 dell’articolo 143 del Tuir.
Con riferimento alla qualificazione commerciale o non commerciale della natura degli enti, è da segnalare, invece, la modifica introdotta al comma 5-ter dell’articolo 79 che consente, nei primi due periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore delle disposizioni fiscali, che il mutamento di qualifica da Ets non commerciale a commerciale abbia effetto solo dal periodo d’imposta successivo.
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