Codice Terzo settore. Chiarimenti del Lavoro sugli adeguamenti statutari

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Codice Terzo settore. Chiarimenti del Lavoro sugli adeguamenti statutari

Porta la data del 27 dicembre 2018, la circolare n. 20 del Ministero del Lavoro dal titolo “Codice del Terzo settore, Adeguamenti statutari”.

Il documento di prassi fornisce chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell'autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore (Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117), da esercitarsi entro il 2 agosto 2019.

Modifiche statutarie con maggioranze differenti

Il Dlgs n. 105 del 3 agosto 2018 (G.U del 10/9/2018), vigente dall'11/9/2018, al fine di evitare abusi di maggioranza, ha apportato alcune modifiche all'art. 101, comma 2 del Dlgs 117/2017, prevedendo che con maggioranze ordinarie risulta possibile per le Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Onlus configurare tre diverse tipologie di modifiche statutarie.

Tale modifica legislativa vuole proprio evitare che, con delibera dell’assemblea ordinaria (quindi con le relative maggioranze) vengano approvate, con ridotte garanzie nei confronti di eventuali minoranze dissenzienti, modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà non impone né richiede.

Sulla base della nuova formulazione dell’articolo 101 comma 2, quindi, è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

a) norme inderogabili;

b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente");

c) norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula "l'atto costitutivo o lo statuto possono…" oppure per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono…").

Il Ministero del Lavoro, con la circolare in oggetto, ha voluto - attraverso la riconduzione delle diverse disposizioni del codice del Terzo settore ad una delle tre categorie sopra individuate - fornire gli opportuni chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria degli enti del Terzo Settore.

In particolare, il Dicastero ricorda che la facoltà di adeguamento statutario secondo il regime alleggerito di cui all'art. 101, comma 2, riguarda gli enti già costituiti alla data del 3 agosto 2017, ai quali, pertanto, il legislatore riconosce uno spatium deliberandi di 24 mesi al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni. Viceversa, gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata.

Con specifico riferimento alle Onlus, la circolare ministeriale ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha chiarito che la disciplina delle Onlus rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali previste dal Cts (titolo X “Regime fiscale degli Enti del Terzo settore”) e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale.

Pertanto, ne deriva che:

a) l'onere di adeguamento statutario può considerarsi adempiuto qualora entro il termine del 3 agosto siano deliberate le relative modifiche statutarie;

b) l'efficacia delle nuove clausole, tuttavia, decorrerà a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico.

Mise: problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, fornisce alcuni chiarimenti sulle problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali, sorte a seguito dell’emanazione del Dlgs n. 112/2017 (“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”), in relazione alle modalità di svolgimento di alcuni adempimenti pubblicitari che la legge pone a carico delle suddette tipologie di soggetti.

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 112/2017, le cooperative sociali e i loro consorzi hanno acquisito la qualifica di impresa sociale “di diritto”, applicando le disposizioni del nuovo decreto “nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”. Questa disposizione, tuttavia, ha generato alcuni dubbi sull’ambito applicativo e sul termine di efficacia degli adempimenti relativi al deposito del bilancio sociale, la cui redazione è obbligatoria per tutti gli enti dotati della qualifica di impresa sociale.

Con la circolare del 2 gennaio, il Mise fa chiarezza e specifica che:

  • l’omesso deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale da parte di imprese neocostituite non costituisce ostacolo all’acquisizione dello status e, per l’effetto, all’iscrizione delle medesime nella sezione speciale;

  • per le cooperative sociali la redazione del bilancio sociale resta facoltativa fino alla data che sarà indicata dalle nuove linee guida, da definire con il decreto di cui all’articolo 9 del Dlgs n. 112/2017. Ciò in quanto la procedura informatica per l’adozione della nuova qualifica di impresa sociale è intervenuta nella seconda metà del 2018, quando era già conclusa la "stagione dei bilanci". Resta ferma, nel frattempo, la possibilità di depositare, ma solo facoltativamente, il documento presso il Registro imprese salvo attenersi agli obblighi eventualmente imposti dalle disposizioni regionali.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 15 novembre 2018 - Terzo settore, avviso per il finanziamento di iniziative e progetti – Schiavone

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