Codice della crisi: privilegio fondiario applicabile anche con liquidazione controllata

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Codice della crisi: privilegio fondiario applicabile anche con liquidazione controllata

Il privilegio processuale fondiario - che consente la prosecuzione dell'esecuzione anche dopo l'apertura di procedure concorsuali - è applicabile anche nel contesto della liquidazione controllata.

A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024.

Privilegio processuale del creditore fondiario: applicabile nella liquidazione controllata?

Il caso esaminato

La Suprema Corte si è occupata di un caso di esecuzione immobiliare avviato da una società cessionaria di un credito fondiario nei confronti di una debitrice.

Quest'ultima, ammessa alla procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento ai sensi del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), aveva richiesto l'interruzione dell'esecuzione.

Tuttavia, il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto applicabile l'art. 41, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB), che permette alla banca di proseguire l'azione esecutiva anche dopo l'apertura di una procedura concorsuale.

Il comma 2 dell'art. 41 TUB stabilisce che:

"l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento."

A seguito dell'opposizione da parte della debitrice, il Tribunale ha rimesso la questione alla Corte di Cassazione per un'interpretazione della normativa applicabile.

Questioni giuridiche

La questione centrale riguardava l'interpretazione dell'art. 41, comma 2, del TUB in relazione alle nuove disposizioni del CCII.

In particolare, si trattava di stabilire se il privilegio processuale disciplinato nel citato articolo fosse opponibile a fronte dell’apertura di una procedura concorsuale di cui al CCII, e specificamente nel caso di liquidazione controllata.

Analisi condotta dagli Ermellini

Nel corso della sua disamina, la Corte ha esaminato diversi orientamenti interpretativi, sia dottrinali che giurisprudenziali, sulla sopravvivenza del privilegio fondiario nel contesto del nuovo quadro normativo introdotto dal Codice della crisi.

In particolare, ha considerato se tale privilegio potesse essere applicato solo nel caso di liquidazione giudiziale o anche nella liquidazione controllata.

Difatti - sottolinea la Cassazione - l’interpretazione che ammette l’operatività del privilegio fondiario anche nella liquidazione giudiziale va sicuramente preferita perché conforme all’espressa previsione normativa.

Più complessa ed articolata è la soluzione della questione concernente l’applicabilità o meno del privilegio fondiario alla liquidazione controllata.

Le conclusioni della Cassazione: sì all'applicabilità del privilegio processuale

Ebbene, la Corte di Cassazione ha concluso che il privilegio processuale fondiario di cui all'art. 41, comma 2, del TUB è applicabile non solo alla liquidazione giudiziale, ma anche alla liquidazione controllata.

La decisione della Corte è basata su una lettura sistematica delle norme: il rinvio normativo operato dall'art. 270, comma 5, del CCII all'art. 150 dello stesso codice deve essere interpretato in modo da includere tutte le eccezioni previste da quest'ultimo, comprese quelle che permettono la prosecuzione delle esecuzioni individuali, come il privilegio fondiario.

Principio di diritto

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione:

"Il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 D. Lgs. n. 385 del 1993 (TUB) sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del D. Lgs. n. 14 del 2019 (CCII), sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.".

In sintesi, il principio di diritto enunciato dalla Corte afferma che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale, ex art. 41, comma 2, TUB, in entrambe le procedure concorsuali.

Questa conclusione conferma l'interpretazione estensiva del privilegio fondiario anche sotto il nuovo regime normativo introdotto dal CCII.

La Prima sezione civile della Cassazione, in definitiva, ha restituito gli atti al Tribunale per la prosecuzione del giudizio di merito, includendo anche la decisione sulle spese processuali.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del Caso Esecuzione immobiliare avviata da una società cessionaria di un credito fondiario contro una debitrice ammessa alla procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento.
Questione Dibattuta Applicabilità del privilegio processuale fondiario, previsto dall'art. 41, comma 2, del TUB, nella procedura di liquidazione controllata ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
Soluzione della Corte di cassazione La Corte di Cassazione ha stabilito che il privilegio processuale fondiario è applicabile sia nella liquidazione giudiziale che nella liquidazione controllata, confermando l'interpretazione estensiva del privilegio sotto il nuovo regime normativo del CCII.
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