Codatorialità, quando si verifica il centro di imputazione degli interessi?
Pubblicato il 08 giugno 2022
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In caso di codatorialità, quali sono gli indici sintomatici dell'unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro? Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16975 del 25 maggio 2022, confermando di fatto gli indirizzi interpretativi formatisi sul punto.
Un importante indice di unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro si verifica qualora tutte le società hanno il medesimo amministratore unico ed il suo personale dipendente si occupa dell'attività di gestione del personale, amministrativa e contabile delle altre società oltre che dell'attività ad oggetto sociale della capostipite stessa.
Codatorialità, il caso
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto insussistente il giustificato motivo di licenziamento di una dipendente da parte di una società alberghiera, rinvenendo, altresì, ai fini dell'individuazione del regime di tutela applicabile, la sussistenza di un centro unico di imputazione di interessi tra altre tre società alberghiere. Quindi, è stato applicato l'art. 18, comma 4 della L. n. 300 del 1970, considerata la manifesta insussistenza della ragione addotta a base della riduzione del personale (ovvero, l'asserita dismissione della gestione dell'attività alberghiera).
Codatorialità, appalto illecito
Innanzitutto, i giudici di legittimità partono dall'osservazione che il contratto di appalto per la fornitura di alcuni servizi stipulato le due società alberghiere fosse, come dai giudici romani rilevato, da ritenere illecito poiché le due società avevano la medesima sede legale e il medesimo oggetto sociale, nonché il medesimo proprietario ed un unico centro di imputazione di interessi.
La Corte di Cassazione, quindi, ha accertato che la sentenza impugnata abbia correttamente propeso per il carattere fittizio del contratto di appalto di servizi (rivelatosi un appalto di mera manodopera) stipulato tra le due strutture recettizie, e, dunque, la sussistenza di un unico centro di coordinamento e direzione tra le tre società. Infatti, gli elementi di collegamento fra le società avevano travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva.
Codatorialità, gli indici sintomatici
I più significativi criteri e indici sintomatici della codatorialità, nella specie, sono stati identificati nelle seguenti circostanze: tutte le società avevano il medesimo amministratore unico ed il suo personale dipendente si occupava dell'attività di gestione del personale, amministrativa e contabile delle altre società oltre che dell'attività ad oggetto sociale della capostipite stessa.
Affinché gli indici di codatorialità siano soddisfatti è necessaria la presenza:
- dell’unicità della struttura organizzativa e produttiva;
- dell’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
- del coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
- dell’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
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