Co.co.co., vecchiaia vincolata
Pubblicato il 30 ottobre 2008
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L’Inps, con il messaggio n. 23916 del 29 ottobre 2008, spiega che la condizione di non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria, per la liquidazione della pensione di vecchiaia contributiva agli iscritti alla gestione separata, deve essere verificata al momento del pensionamento (data di decorrenza della pensione).
Per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale ex articolo 2, comma 26, della legge 335/95 non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria l’articolo 1, comma 6, lettera d), della legge 243/04 dispone che si applicano le previsioni per il diritto alla pensione di vecchiaia e per l’accesso alla pensione stessa previste per i lavoratori dipendenti. Il messaggio in oggetto risponde alla questione sollevata dagli operatori sulla data cui fare riferimento per stabilire la condizione di iscritto o meno ad altra forma obbligatoria.
In merito agli iscritti alla gestione separata titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria il messaggio precisa che gli stessi devono essere considerati iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e conseguentemente per loro trova applicazione la disciplina per la pensione di vecchiaia, diritto e finestre, prevista per gli iscritti alla gestione commercianti.
- ItaliaOggi, p. 48 – Co.co.co., vecchiaia a due vie
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