“Co.co.co.” senza assegni

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L'Anf - assegno per il nucleo familiare - è stato esteso ai parasubordinati dalla Finanziaria 1998 e la Finanziaria 2001 ha chiarito che esso deve seguire le forme e le modalità del lavoro dipendente. Il decreto del Lavoro 4 aprile 2002, ha stabilito che l'assegno spetta quando almeno il 70% della somma dei redditi familiari, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi da lavoro atipico. Ciò fa sì che chi aveva diritto all'Anf come dipendente lo perda nel passaggio a parasubordinato per via dello sfasamento temporale; infatti il reddito di riferimento dell'anno precedente deriva da lavoro dipendente. A tal proposito l'Inps ha chiesto al Lavoro ed all'Economia di estendere l'interpretazione del 70% anche nel caso in cui venga raggiunto come reddito zero da lavoro parasubordinato, quindi esclusivamente come lavoro dipendente.

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