Co.co.co., i limiti per la malattia

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Anche ai lavoratori a progetto spetta l’indennità economica per malattia a carico dell’Inps nel caso in cui, però, il certificato rilasciato dal proprio medico curante venga consegnato all’Inps e al committente, entro due giorni dal rilascio. La novità, introdotta dalla Finanziaria 2007 e in vigore dal 1° gennaio scorso, è stata illustrata dall’Istituto di previdenza sociale nella circolare n. 76 del 16 aprile. Nel testo si legge che occorre verificare una serie di circostanze prima di stabilire l’indennizzo economico spettante ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate iscritte alla gestione separata (art. 2, comma 26, legge 335/95). In primo luogo, infatti, occorre accertare se l’evento è indennizzabile, il che comporta la verifica della sua durata, della sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca la prognosi, l’effettiva astensione dall’attività lavorativa e la verifica dei requisiti contributivi e reddituali dell’avente diritto. Gli eventi morbosi che possono essere indennizzati sono solo quelli insorti nel 2007: quindi, le malattie a cavallo tra il 2006 e il 2007 non possono essere rimborsate. Sempre per espressa previsione normativa sono, poi, esclusi gli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Chi non presenta il certificato del medico entro il termine perentorio dei due giorni va incontro alla sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo la possibilità di giustificare il mancato invio. Anche per quanto riguarda i controlli, la circolare estende ai suddetti lavoratori le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. La malattia – spiega l’Inps – è indennizzata per un numero massimo di giornate pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 46 – Malattia, tutela estesa ai co.co.co. - Cirioli

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