Co.co.co, contributi senza tutele

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L’Inps ha diffuso lo scorso 6 settembre una circolare, la numero 95, che contiene numerosi chiarimenti in materia di indennità di malattia e maternità. Di seguito alcuni temi trattati dall’Istituto previdenziale.

Per i lavoratori che si ammalano all’estero, in Paesi che non fanno parte della Ue o che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni specifiche, la corresponsione dell’indennità di malattia può avere luogo solo dopo la presentazione del certificato originale con timbro dell’Ambasciata italiana.

I collaboratori coordinati e continuativi, con o senza contratto a progetto, sono giuridicamente qualificati come lavoratori autonomi; perciò ad essi non si applica il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, che vale esclusivamente per i lavoratori subordinati.

Al lavoratore che ha optato per il bonus contributivo, posticipando il pensionamento di anzianità, spetta l’indennità di malattia secondo le regole generali, ma nella retribuzione utile per la determinazione dell’importo spettante non deve essere incluso il bonus stesso.  

Ed ancora, ai fini del periodo di riposo per allattamento si possono utilizzare anche le ore espletate oltre il previsto orario giornaliero ed accumulate con il sistema della “banca ore”.

Altri chiarimenti riguardano le prestazioni a part-time orizzontale, il caso di parto plurimo e madre lavoratrice autonoma e i periodi di aspettativa sindacale non retribuita.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Se il lavoratore si ammala all’estero timbro dell’ambasciata sul certificato – Leonardi

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