CO lavoro autonomo occasionale: invio con e-mail o applicativo

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CO lavoro autonomo occasionale: invio con e-mail o applicativo

Dietrofront sulla comunicazione di avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a modifica di quanto comunicato con la nota prot. 573 del 28 marzo 2022, lascerà ai committenti, anche allo scadere del regime transitorio, la facoltà di decidere come adempiere l'obbligo previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008: o a mezzo e-mail o tramite l'applicativo accessibile su Servizi Lavoro con SPID e CIE.

E' quanto comunicato con nota prot. n. 881 del 22 aprile 2022. La nota, però, conclude con una importante avvertenza per coloro che sceglieranno di inviare la comunicazione tramite gli indirizzi di posta elettronica indicati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022.

Cosa cambia in buona sostanza per i committenti e quali rischi potrebbero correre se non utilizzano l'applicativo disponibile online dallo scorso 28 marzo?

CO per lavoro autonomo occasionale: regime transitorio

Il Decreto Fiscale (art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito), modificando l’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, ha introdotto, con finalità di monitoraggio e di contrasto al lavoro irregolare, un nuovo obbligo informativo a carico dei committenti di lavoro autonomo occasionale.

L'obbligo consiste nella preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali.

La comunicazione, stabilisce espressamente il legislatore, va eseguita “mediante SMS o posta elettronica” e comunque con le modalità operative previste dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per i rapporti di lavoro intermittente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INL hanno fornito le prime indicazioni operative con la nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022, nella quale si chiariva che l’obbligo di comunicazione all' ITL competente per territorio (in ragione del luogo dove si svolge la prestazione) si intendeva assolto, nelle more del rilascio dell'applicativo dedicato, attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica (ordinaria e non certificata) messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

La nota forniva anche l'elenco degli indirizzi di posta a cui inviare la comunicazione (per la Regione Sicilia si veda anche comunicato prot. n. 1375 del 14 gennaio 2022).

Sono seguiti poi nuovi chiarimenti sotto forma di FAQ contenuti nella nota prot. n.109 del 27 gennaio 2022 e nella nota prot. n. 393 del 1°marzo 2022.

Infine, con il rilascio dell'applicativo, avvenuto il 28 marzo 2022, l'INL ha reso noto che (nota prot. n. 573 del 28 marzo 2022) il 30 aprile 2022 sarebbe cessato il regime transitorio di coesistenza delle due modalità di trasmissione della comunicazione e che pertanto dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere l'obbligo sarebbe stato quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro.

Tutte le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro non sarebbero state ritenute valide e di conseguenza sarebbero state sanzionabili.

CO per lavoro autonomo occasionale: invio con e-mail o applicativo

L'INL modifica ora le precedenti istruzioni fornite con la nota prot. 573 del 2022 lasciando sine die attive e utilizzabili, a scelta del committente, anche le caselle di posta elettronica indicate con la nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022.

Il cambio di passo si è reso necessario, evidenzia l'Ispettorato, per salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o di oggettive difficoltà del committente (come, ad esempio, per il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento ed è invece costretto ad operare in proprio).

L'Ispettorato però fa presente che chi sceglierà di inviare le comunicazioni a mezzo e-mail sarà maggiormente esposto a controlli in quanto “la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti”. Di conseguenza, le eventuali verifiche, anche a campione, saranno prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che faranno uso della posta elettronica e non dell'applicazione.

CO per lavoro autonomo occasionale: sanzioni

Da ultimo si ricorda che:

  • l'indirizzo di posta a cui inviare la comunicazione è un indirizzo di posta ordinaria e non certificata. Gli ispettori potranno pertanto verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione;
  • se l’opera o il servizio non è compiuto nell’arco temporale indicato è necessario effettuare una nuova comunicazione.

La violazione dell’obbligo informativo è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non è applicabile la diffida prevista dall'articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004.

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