Cndcec sulla Riforma del Terzo settore
Pubblicato il 13 novembre 2017
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Un apposito “Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore” del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, grazie anche alla collaborazione di esperti esterni, ha pubblicato la circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali”.
Il documento ha l'obiettivo di fornire agli iscritti all’albo e agli operatori elementi interpretativi e operativi autorevoli con cui poter approcciare gli aspetti più significativi della Riforma.
Evoluzione normativa del Terzo settore
Il Cndcec dopo aver seguito l'evoluzione normativa che ha segnato la riforma del Terzo settore - concretizzatasi attraverso la pubblicazione dei decreti di attuazione della legge delega 106/2016, che hanno realizzato una revisione organica del mondo “no profit”; nello specifico, il Dlgs n. 112/2017 ha operato una revisione della disciplina in materia di impresa sociale, mentre il Dlgs n. 117/2017 ha regolamentato in modo complessivo la disciplina degli enti del Terzo settore, intesi quali enti non lucrativi che perseguono “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”- interviene adesso con il fine di fornire una serie di approfondimenti e linee guida che possano agevolare professionisti e operatori nella lettura interpretativa delle norme introdotte o modificate dalla Riforma.
Osservazioni del Cndcec
Il Gruppo di lavoro “No profit” del Cndcec, infatti, ha illustrato e approfondito diverse questioni e problematiche regolate dai decreti attuativi della legge delega di riforma del Terzo settore, proponendo una serie di osservazioni su aspetti quali:
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l’ambito di applicazione dei testi di legge emanati e il loro coordinamento con le norme del codice civile,
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gli aspetti di amministrazione e controllo,
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la funzione e la disciplina generale del Registro unico nazionale del Terzo settore,
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la normativa fiscale,
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la regolamentazione degli specifici enti del Terzo settore, come per esempio le norme dell’impresa sociale e il 5 per mille.
Oltre che arricchire la discussione su tali aspetti, i commercialisti hanno voluto sviluppare un dibattito ampio e qualificato sull’adozione di norme che presentano ancora problematiche o dubbi applicativi. In vista dell’emanazione di una serie di decreti regolamentativi a completamento della Riforma (da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni), il Cndcec ha voluto dare una prima interpretazione – tramite il gruppo di esperti della materia - alle disposizioni che interessano più da vicino gli aspetti della professioni.
Il tutto perchè, come osservato anche dal Consigliere delegato al no profit, Maurizio Postal, vista l’ampiezza della materia trattata sono già sorte problematiche operative da risolvere anche con riferimento al periodo transitorio. Ecco, quindi, che con la nuova circolare si è voluto affrontare in modo tecnico anche la fase del passaggio alle nuove previsioni, cercando di dare una risposta agli interrogativi posti da parte dei commercialisti.
Lo stesso presidente del Consiglio nazionale, Massimo Miani, ha affermato che “i commercialisti sono sempre stati particolarmente attenti alla Riforma, consci anche del fatto che le organizzazioni non lucrative, per poter perseguire le proprie finalità ideali fruendo anche di condizioni agevolative, devono essere in grado di disporre di una disciplina chiara e coerente con l’attività svolta”.
Bilancio degli enti del Terzo settore
Parte interessante della circolare è quella relativa al Bilancio degli enti no profit. Vengono analizzati gli obblighi e gli adempimenti concernenti la redazione del bilancio e le differenti entità per il quale l'ente si colloca tra quelli piccoli o quelli di più grande dimensione.
In attesa delle linee guida ministeriali e in assenza di norme transitorie, il bilancio degli enti del Terzo settore è relazionato in misura delle “dimensioni economiche”.
A tal fine, vengono suddivisi gli enti “piccoli” da quelli “non piccoli” e la loro distinzione viene fatta tenendo conto del superamento di determinati limiti di ricavi, rendite e proventi.
Il superamento o meno dei suddetti limiti deve essere misurato in base alla tecnica di rilevazione contabile adottata dall'ente che può essere identificata nella: competenza economica per gli enti non piccoli, cassa o competenza economica per gli enti piccoli.
Sulla base di queste classificazioni, la circolare del Cndcec individua la possibilità per gli enti del Terzo settore che non esercitano attività esclusivamente o principalmente d'impresa di adottare un bilancio in forma libera, e per i piccoli enti è sufficiente un rendiconto per cassa.
- eDotto.com – Edicola 5 agosto 2017 - Codice Terzo settore, regole parallele per gli esclusi: fondazioni bancarie, associazioni, enti pubblici – A. Lupoi
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