Cndcec, ripresa delle operazioni elettorali a gennaio 2022. Chiarimenti
Pubblicato il 16 dicembre 2021
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Il Consiglio nazionale dei commercialisti, guidato dai tre Commissari straordinari, ha fornito alcune precisazioni in merito alle elezioni locali che si terranno il 20 e 21 gennaio 2022.
Cndcec, precisazioni in merito alla ripresa procedimento elettorale
Con l’informativa n. 115/2021 del 15 dicembre, si informa che sono state individuate le nuove date per lo svolgimento dell’assemblea elettorale per l’elezione dei Consigli degli Ordini, dei Collegi dei Revisori e dei Comitati pari opportunità.
Pertanto, con la fissazione delle date del 20 e 21 gennaio 2022, non si è dato luogo all’avvio di un nuovo procedimento elettorale, bensì all’individuazione delle date in cui, con lo svolgimento dell’assemblea elettorale, si completeranno le operazioni di voto del procedimento elettorale che avrebbe dovuto originariamente concludersi l’11 e il 12 ottobre 2021.
Di conseguenza, tutte le attività svolte fino ai provvedimenti cautelari del TAR sono salve, compresa la presentazione delle liste avvenuta l’11 settembre 2021, che di conseguenza rappresenta la data alla quale fare riferimento per tutti i termini e attività che il Regolamento connette alla presentazione delle liste.
Inoltre, trattandosi della prosecuzione dell’iter elettorale già avviato i componenti del seggio elettorale rimangono quelli individuati nel mese di settembre 2021 nel rispetto dell’art. 7 del regolamento elettorale.
Infine, visto che sono cambiate le date delle elezioni, non si eslcude che gli originari luoghi di costituzione del seggio non siano più disponibili, oppure che le sedi già individuate non risultino più idonee a seguito dell’incremento dei contagi o dell’adozione di nuove misure.
Ne consegue che si potrà anche decidere di cambiare luogo delle elzioni, dandono indicazione agli iscritti.
Votazioni gennaio 2022, requisiti elettorato passivo
Con il pronto ordini n. 251 del 15 dicembre, si precisa che le liste ammesse alla competizione elettorale di ottobre rimangono ammesse anche qualora le condizioni di alcuni candidati alla carica di Consigliere siano nel frattempo cambiate.
Pertanto, anche in caso di sopraggiunta incompatibilità di un candidato, ciò non comporta l’esclusione della sua lista dalla competizione elettorale, perché la candidatura risultava già ammessa dal Consiglio dell’Ordine dopo il termine della presentazione delle liste ed era in quel momento che bisognava possedere tutti i requisiti richiesti all’elettorato passivo. Qualora, successivamente all’ammissione delle candidature, dovessero sopraggiungere ipotesi di ineleggibilità, queste potranno al più essere rilevate prima della proclamazione degli eletti.
Quesiti vari in merito alla ripresa delle operazioni elettorali
Con il pronto ordini n. 252/2021, analogamente, si risponde sempre ad alcuni quesiti posti in merito alla prosecuzione delle operazioni elettorali previste per le date del 20 e 21 gennaio 2022.
Nello specifico, il Consiglio nazionale dei commercialisti precisa che:
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sono da considerare pienamente validi i voti per corrispondenza espressi prima della sospensione delle operazioni elettorali, con la conseguenza che gli iscritti che avessero già esercitato il diritto di voto non potranno recarsi nuovamente alle urne;
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le operazioni elettorali dovranno riprendere dal momento in cui furono sospese. A quella data residuavano ancora dieci giorni per completare le operazioni relative al voto per corrispondenza e tra il 5 e il 14 gennaio 2022 intercorrono proprio i medesimi dieci giorni;
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è possibile che il Consiglio dell’Ordine possa modificare la sede di svolgimento dell’Assemblea elettorale ed individuarne una nuova rispetto quella già comunicata con l’avviso di convocazione per le date dell’11 e 12 ottobre 2021 per sopravvenute esigenze e/o necessità.
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