Cndcec, nuovi “Principi di attestazione dei piani di risanamento” in consultazione
Pubblicato il 15 ottobre 2020
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Dal 14 ottobre e per i prossimi 30 giorni, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha posto in consultazione la versione aggiornata dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”.
Le osservazioni al documento potranno essere inviate all’indirizzo consultazione@commercialisti.it, entro il 12 novembre 2020.
La versione posta in consultazione è stata revisionata dall’apposita Commissione del Consiglio nazionale dei commercialisti.
La prima versione dei Principi risale al 2014: il lavoro era stato predisposto dopo diversi anni di prassi, allo scopo di fornire linee guida e supporto dell’attività del professionista chiamato dalla legge fallimentare a rilasciare l’attestazione (Attestatore).
Dopo alcuni anni, il documento ha richiesto una revisione che tenesse conto dell’evoluzione normativa e delle interpretazioni giurisprudenziali accorse nel frattempo. Nello specifico, la revisione è da intendersi riferita alla norma fallimentare attuale, in attesa dell’entrata in vigore il 1° settembre 2020 del Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa. Altre revisioni, invece, sono state introdotte per tener conto della particolare situazione che si è venuta a creare in Italia a causa della pandemia da Covid-19 e del suo significativo impatto sulle imprese, non solo italiane. Queste ultime modifiche riguardano, in particolare, il tema della fattibilità dei piani di risanamento, a cui è stata dedicata una specifica sezione.
Principi di attestazione dei piani di risanamento, il lavoro dell’Attestatore
Il ruolo della figura di Attestatore è quello di tutelare i terzi e i creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, affinché le rinunce di fronte alle quali sono posti dal debitore siano accettate sulla base di una informativa completa.
L’Attestatore deve essere un soggetto indipendente iscritto nel registro dei revisori contabili, che elabora per conto dell’imprenditore, tra le altre cose:
- la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento;
- la relazione accompagnatoria della domanda di concordato preventivo;
- la relazione sulla fattibilità del piano presentato.
Nella prassi possono essere richiesti all’Attestatore anche altri documenti e comportamenti, come ad esempio la comfort letter: un’anticipazione dei risultati del lavoro di attestazione, che non è vincolante circa la prevedibile idoneità del piano a garantire il superamento della situazione di crisi.
Inoltre, fondamentali risultano essere anche le attestazioni relative alla transazione fiscale, in merito alle quali la revisione operata dal Cndcec ha apportato alcune specificazioni che sono contenute nell’Allegato 3.
Nel documento oggetto di recente revisione sono, inoltre, presenti interventi innovativi, tra i quali la possibilità di negoziare limitazioni della responsabilità verso la committenza nella lettera di incarico e numerose precisazioni, che si riferiscono a temi delicati quali l’indipendenza, l’adeguatezza della struttura e dei tempi di lavoro all’incarico, la nomina degli esperti e dei periti, la capacità del piano di prestarsi ad una fase di monitoraggio e anche la valutazione delle azioni risarcitorie.
Infine, da segnalare come il Consiglio nazionale abbia messo a punto delle specifiche revisioni, con lo scopo di tener conto della peculiare situazione creata dal Covid-19 e del significativo impatto, sulle imprese non soltanto italiane, prodotto dalla conseguente straordinaria contrazione delle attività economica.
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