Cndcec Linee guida nuovo processo esecutivo
Pubblicato il 02 dicembre 2016
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Il 1° dicembre 2016 sono stati pubblicati sul sito web del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili due studi – sezione Studi e Ricerche – riguardanti l'aggiornamento delle linee guida sul nuovo processo esecutivo e la modulistica Organismi di composizione della crisi.
Nuovo processo esecutivo
L'aggiornamento delle linee guida al mese di novembre 2016 è frutto delle modifiche che il Dl n. 83/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” ha apportato al processo esecutivo.
I successivi interventi del legislatore, per mezzo della decretazione d'urgenza (DL n. 59/2016), hanno continuato ad alimentare le incertezza dei professionisti coinvolti nei procedimenti esecutivi. Per tali ragioni, il Cndcec ha ritenuto necessario aggiornare le linee guida sull'argomento, mantenendo la struttura inizialmente adottata: prima parte dedicata all'espropriazione forzata immobiliare e seconda parte dedicata alle norme di interesse incise dalle riforme.
L'obiettivo è quello di costruire uno strumento pratico a favore dei professionisti coinvolti nell'ambito di tali procedure.
Modulistica organismi di composizione della crisi
Con tale documento si conclude l'approfondimento relativo al funzionamento e all’organizzazione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (cosiddetti OCC), già effettuato dal Cndcec in precedenti studi, con l’obiettivo di integrarne la disciplina attraverso un’elencazione della modulistica predisposta per i suddetti Organismi al fine della gestione delle procedure di sovraindebitamento.
In particolare viene effettuata una esemplificazione dei modelli relativi alla:
- richiesta di nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento, nella duplice ipotesi in cui l’istanza sia presentata dal consumatore, ovvero dal sovraindebitato non consumatore
- designazione, effettuata dal referente dell’OCC, del professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore in relazione allo specifico procedimento di sovraindebitamento;
- dichiarazione di indipendenza recante i requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento
- informativa con cui l’OCC, al momento del conferimento dell’incarico, è tenuto a comunicare al debitore i dati di cui all’art. 10, comma 3, del d.m.n. 202/2014 e alla quale si allegano due modelli di preventivo per la determinazione del compenso spettante all’OCC.
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