CNDCEC-FNC. Strumenti di Wealth Planning, per la protezione del patrimonio

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CNDCEC-FNC. Strumenti di Wealth Planning, per la protezione del patrimonio

La collaborazione tra CNDCEC – FNC ha prodotto un documento di luglio 2018 intitolato “Il Wealth Planning. Strumenti a tutela del patrimonio”, curato dal Gruppo di lavoro “Area Finanza aziendale” del Consiglio nazionale. Rilevante la collaborazione con l’Associazione italiana Private Banking (AIPB), che rappresenta istituzionalmente gli intermediari che si occupano della gestione dei patrimoni.

Si pone in evidenza come il servizio di Private Banking è inizialmente sorto per famiglie ed individui con patrimoni consistenti ma, attualmente, è diretto anche a soggetti che detengono consistenze economiche meno rilevanti, che similmente possono presentare varie esigenze di investimento.

Il lavoro diffuso da CNDCEC – FNC si pone il fine di sottolineare le diverse opzioni a disposizione dell’imprenditore e della sua famiglia con riferimento alle esigenze di pianificazione e protezione del patrimonio, che hanno necessità di un supporto qualificato e competente: si spazia dalla semplice ricerca di rendimenti finanziari alla volontà di tutela dei familiari, dal desiderio di diversificazione dei rischi alle necessità di passaggio generazionale dell’azienda.

In questi campi, svolge un ruolo preponderante la figura del commercialista, il quale possiede un livello adeguato di competenza e la conoscenza delle vicende imprenditoriali e familiari dei soggetti ai quali si rivolge l’attività di consulenza.

Wealth Planning come servizio di pianificazione e protezione dei patrimoni

Attraverso il Wealth Planning si offrono servizi di pianificazione e protezione dei patrimoni.

I principali strumenti di Wealth Planning analizzati sono:

  • l’intestazione fiduciaria;
  • i prodotti assicurativi;
  • il patto di famiglia;
  • il fondo patrimoniale della famiglia;
  • gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c,;
  • la soluzione societaria;
  • i trust.

Trattando dei prodotti assicurativi, il documento punta i fari sul fatto che costituiscono un valido strumento di protezione e di pianificazione, specialmente quando non stipulati secondo formule standard, ma personalizzati e posti in essere insieme all’intestazione fiduciaria e al trust.

Da un punto di vista civilistico, sono interessanti i vantaggi offerti, come:

a) non assoggettabilità ad azione esecutiva o cautelare delle somme dovute dall’assicuratore;

b) riscatto da parte dell’assicurato in qualunque momento (o dopo alcuni anni) della propria polizza, anche parzialmente;

c) modifica da parte del contraente del beneficiario senza particolari formalità (salvo diversa previsione contrattuale).

Le tipologie di prodotti assicurativi presenti sul mercato sono le seguenti:

  • assicurazioni “rischio puro”, caratterizzate dal fatto che se non si verifica l’evento, nulla può pretendere il beneficiario;
  • assicurazioni “caso vita”, in cui a fronte del pagamento del premio, l’assicuratore esegue la sua prestazione se l’assicurato è ancora in vita a una certa data;
  • assicurazioni con funzione previdenziale, composti da fondi aperti e piani pensionistici individuali (Pip);
  • assicurazioni miste, in cui si sommano coperture dai rischi e funzione di risparmio;
  • polizze unit linked e index linked, a contenuto prevalentemente finanziario.

Queste ultime sono strumenti non sono tanto connessi alla salvaguardia e tutela del patrimonio, ma tendono più a ricercare rendimenti proattivi, che richiedono l’assunzione di rischi che possono essere anche elevati.

Da un punto di vista fiscale, per le persone fisiche, non sono previste deduzioni o detrazioni essendo polizze a contenuto finanziario (tranne se prevedono anche coperture per rischio morte o invalidità permanente). Per le società, devono essere iscritte in bilancio tra i crediti verso la compagnia assicuratrice.

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