Esperti crisi d'impresa. Esperienze professionali

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Esperti crisi d'impresa. Esperienze professionali

Con il pronto ordini 26 maggio 2022, n. 102, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti fornisce chiarimenti in merito al quesito pervenuto dall’Ordine di Trani, relativo alla produzione della documentazione necessaria per la valutazione delle pregresse esperienze professionali, ai fini dell’iscrizione all’elenco unico della composizione negoziata.

I responsabili della formazione svolgono l’attività di accertamento della documentazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati.

La predetta documentazione è suddivisa in base alle diverse tipologie di incarico:

  • per il commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza ovvero decreto di nomina e accettazione incarico e visura camerale (senza produzione di estratto del fascicolo di procedura);
  • per l’attestatore ai sensi degli art. 67, comma terzo, lett. d), L.F.; art. 161, comma terzo, L.F.; art. 182 – bis, primo comma, L.F.; art. 186 – bis, L.F. ovvero copia contratto di mandato professionale di attestazione e un atto comprovante il deposito della domanda di concordato;
  • per il gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’art. 7 legge n. 3/2012: un decreto o documento equipollente di nomina e accettazione incarico (senza produzione di estratto del fascicolo di procedura);
  • per il consulente/advisor con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani di accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti: una copia contratto di mandato professionale e un atto comprovante il deposito della domanda di piani di risanamento attestati, di piani di accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
  • per il consulente/advisor con incarico destinato all’individuazione nonché alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e/o previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi: una copia contratto di mandato professionale e un atto comprovante la finalità di individuazione e soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e/o previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
  • per il consulente/advisor con incarico in ambito giuslavoristico, a condizione che sia strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi: una copia contratto di mandato professionale e un atto comprovante l’incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
  • per l’attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende per le quali quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza: la visura camerale delle cariche sociali e visura camerale della società con annotazione dell’omologa dei piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale.

Il CNDCEC ha chiarito che le pregresse esperienze da valutare per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti debbano essere maturate in occasione dello svolgimento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista.

Gestore della crisi incaricato dalla ristrutturazione dell’impresa agricole

Con riferimento all’attività di gestore della crisi incaricato dalla ristrutturazione dell’impresa agricole ai sensi dell’art. 7 legge 27 gennaio 2021, n. 3, si richiedeva, altresì, se risulti sufficiente la predisposizione del documento di nomina o, in alternativa, se è necessario fornire un ulteriore documentazione che attesti l’effettivo svolgimento dell’attività.

Il CNDCEC ha chiarito che per quanto riguarda la valutazione della comprovata esperienza del gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola si potrebbe richiedere la copia di un atto comprovante il deposito della domanda di accordo, ovvero allegare la relazione dell’organismo di composizione della crisi.

Attività qualificanti

In aggiunta, si richiede se tra le attività qualificanti in riferimento al punto 1 delle Linee di indirizzo agli Ordini Professionali del 29/12/2021, potesse rientrare l’incarico di commissario straordinario, conferito dal Ministero dello Sviluppo Economico VI divisione, destinato alla ricomposizione degli assetti societari e patrimoniali delle grandi imprese in crisi e/o di cooperative mutualistiche iscritte al registro imprese, ricomprendendo gli incarichi di LCA rimessi, in seguito alla motivata relazione del commissario che ha ripristinato gli organi sociali e riportato in bonis la società o cooperativa.

Il CNDCEC specifica che tra quelli indicati dall’Ordine di Trani, sono valutabili esclusivamente gli incarichi realizzati come commissario straordinario di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.

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