Cndcec. Codice crisi d’impresa, mancano ancora decreti
Pubblicato il 15 marzo 2019
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Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il Cndcec avverte: l’albo dei curatori, istituito dal 16 marzo 2019, non sarà attivato fino all’adozione del decreto sul funzionamento.
Il Consiglio Nazionale il 14 marzo 2019 pubblica la circolare sulla riforma fallimentare, entrando nel merito della disciplina transitoria del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il documento evidenzia problemi di coordinamento tra alcune norme. Pertanto, si verificheranno problemi in fase di applicazione che potranno trovare una soluzione solo attraverso decreti integrativi emanati dal Governo.
Il 16 marzo 2019 - trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta del DLgs. 14/2019 - entreranno in vigore alcune norme; mentre, il Codice nel suo complesso vigerà dal 15 agosto 2020.
Ma non è tutto pronto per il prossimo appuntamento. E sussistono criticità anche in altri ambiti. Tra i decreti che mancano all’appello anche quello per l’albo cui l’autorità giudiziaria dovrà necessariamente attingere, ai fini della nomina a curatore, commissario giudiziale, liquidatore e attestatore.
Disciplina transitoria. L’albo inattivo fino all’adozione del decreto
Le procedure che si apriranno (tenendo in considerazione la data di presentazione del relativo ricorso) fino al 15 agosto 2020 o che, a quella data, risulteranno ancora pendenti, resteranno disciplinate, in ogni caso, fino alla loro chiusura, dalle norme dettate dalla vigente Legge Fallimentare e dalla Legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Per le procedure alle quali si applicano le “vecchie norme”, i requisiti di nomina a curatore, commissario giudiziale, liquidatore e quelli per assolvere alle funzioni di attestatore, resteranno invariati rispetto al passato, in quanto soggetti all’applicazione della “vecchia” ma ancora vigente disciplina sino alla conclusione della procedura.
Pertanto, troverà applicazione, fino al 15 agosto 2020 e per le procedure ancora pendenti a quella data, l’art. 28 della Legge Fallimentare per quanto attiene le modalità e i requisiti di nomina a curatore, commissario giudiziale, liquidatore e attestatore.
Il regime di entrata in vigore, per così dire, anticipato al 16 marzo p.v. non si applica, infatti, alle norme che disciplinano le modalità di nomina.
Questo perché la norma istitutiva dello stesso albo (ex art. 356 del Codice), che formalmente entrerà in vigore il 16 marzo p.v., non potrà comunque trovare concreta applicazione fintanto che non venga emanato il regolamento che ne disciplina il relativo funzionamento.
Il successivo art. 357 del Codice, infatti, rimette ad un decreto del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988 entro il 1° marzo 2020, il compito di determinare le regole di funzionamento dell’albo.
- eDotto.com - Edicola del 26 febbraio 2019 - Cndcec: trattamento crediti tributari nel concordato e negli accordi di ristrutturazione - Moscioni
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