Cndcec, chiarimenti formativi CCII e revisori della sostenibilità
Pubblicato il 17 aprile 2025
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Il 15 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emesso due comunicazioni importanti (PO n. 01/2025 e PO n. 02/2025), fornendo chiarimenti riguardo agli obblighi formativi per i professionisti iscritti agli appositi elenchi, con particolare riferimento al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) e alla rendicontazione della sostenibilità.
Obbligo formativo per gestori della crisi di impresa
Con il PO n. 01/2025 del 15 aprile, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito chiarimenti in merito alla formazione prevista dall'art. 356 CCII.
- Corso di formazione per la composizione negoziata. Il corso di 55 ore per la "composizione negoziata" non può essere considerato valido per soddisfare l’obbligo formativo previsto per l'iscrizione all’elenco di cui all'art. 356 del CCII (dei gestori della crisi di impresa). Questo perché il contenuto e i requisiti dei corsi richiesti per l'adempimento degli obblighi formativi sono regolati specificamente dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, e devono seguire le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura (aggiornate al 1° febbraio 2023). Pertanto, il corso per la composizione negoziata non è equipollente a quelli necessari per l'iscrizione all’elenco CCII.
- Periodo di riferimento per il biennio formativo. L’obbligo di aggiornamento biennale decorre dalla data di iscrizione dell’interessato all’elenco. Pertanto, il biennio non è legato agli anni solari, ma deve essere calcolato a partire dalla data di iscrizione. Questo chiarimento è stato fornito nelle FAQ del Ministero della Giustizia, che spiegano che l’aggiornamento deve avvenire entro i due anni successivi all’iscrizione.
- Partecipazione ai corsi per il biennio successivo. Se un iscritto ha già completato la formazione per il biennio 20232024 e decide di partecipare comunque al corso di 18 ore previsto per gennaio 2025, potrà ottenere i crediti formativi per il successivo biennio 2025-2026.
Obblighi formativi per revisore della rendicontazione di sostenibilità
Invece con il PO n. 02 del 15 aprile 2025, sempre con riferimento agli obblighi formativi per il revisore della rendicontazione della sostenibilità, sono state date indicazioni per il periodo transitorio (anni 2024 e 2025).
In merito al periodo transitorio (2024 e 2025), i revisori legali che intendono abilitarsi all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno 5 crediti formativi in materia di sostenibilità.
Questi crediti devono essere ottenuti entro la data di presentazione della domanda di abilitazione (entro il 1° gennaio 2026).
È importante notare che i 5 crediti sono da considerarsi come un adempimento "una tantum", da completare nel corso del 2024 o 2025, e non possono essere frazionati tra i due anni.
La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito ulteriori dettagli, specificando che tutti gli argomenti inclusi nel programma di formazione 2024, relativi a tematiche di sostenibilità, devono essere considerati parte degli obblighi formativi per i revisori legali in ambito di rendicontazione e attestazione di sostenibilità, anche se non erano originariamente previsti come "caratterizzanti" la revisione legale.
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