Clienti esteri, niente sconti

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Una società tedesca con stabile organizzazione in Italia, che si avvale di servizi pubblicitari prestati a livello centralizzato da una società del gruppo residente in Svizzera, ha presentato un interpello disapplicativo al Fisco italiano. L’agenzia delle Entrate ha risposto con la risoluzione n. 100/E, datata 8 aprile 2009, con cui si constata la presenza nello Stato elvetico di uffici e personale qualificato oltre che dell’attività decisionale della società residente, ma per l’esclusiva presenza di clienti esteri, l’attività si considera priva di radicamento con il territorio elvetico e, di conseguenza, non suscettibile di beneficiare dell’esimente riferita allo svolgimento di un’effettiva attività commerciale. Di fatto, con riferimento alla disciplina delle società controllate estere (art. 167 Tuir), viene ripresa la tesi interpretativa dello scorso anno (ris. N. 427/E) in materia di deducibilità dei costi (art. 110 Tuir), anche se la conclusione a cui si è giunti con il nuovo documento di prassi sembra ancora più debole. Secondo l’Agenzia, infatti, la circostanza esimente prevista in relazione alla deducibilità dei costi postula esclusivamente lo svolgimento di un’effettiva attività senza prevedere alcun riferimento di carattere territoriale. Da qui, la conclusione secondo cui la presenza di servizi e clienti esteri non costituisce “attività commerciale effettiva” ai fini della disapplicazione della disciplina sull’indeducibilità delle spese derivanti da operazioni con società “black list”. Il tutto perché il richiamo all’articolo 110, comma 11, del Tuir postula esclusivamente lo svolgimento di un’effettiva attività senza fare alcun riferimento di carattere territoriale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Paradisi fiscali, deducibilità in salita - Bongi

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