Clausole vessatorie con richiamo numerico o cumulativo
Pubblicato il 10 luglio 2018
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Sì ad un'unica sottoscrizione di più clausole, vessatorie e non, che siano richiamate numericamente e con indicazione sintetica del contenuto.
La Corte di cassazione ha respinto una doglianza relativa alla pretesa inefficacia della sottoscrizione di una clausola di deroga contenuta in un contratto.
Nella specie, il ricorrente aveva lamentato, tra gli altri motivi, l’illegittimità di un'unica sottoscrizione aggiuntiva per un gran numero di clausole, alcune delle quali prive del carattere della vessatorietà.
In particolare, la sottoscrizione era stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse; oltre al richiamo numerico delle stesse, vi era anche una, benché sintetica, indicazione del contenuto.
La Cassazione, con ordinanza n. 17939 del 9 luglio 2018, ha ritenuto che, nel caso esaminato, fosse stata rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'articolo 1341 del Codice civile, in quanto l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole erano state predisposte, era stata sollecitata, specificamente, anche al contenuto a lui sfavorevole.
Per i giudici di legittimità, ossia, era proprio questo il discrimine per affermare la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'articolo richiamato.
Sì al richiamo cumulativo se è indicato sommariamente il contenuto
Deve, pertanto, ammettersi – ha concluso la Corte - l'idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria mentre deve negarsi quella di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto, oppure se sia prevista per legge una forma scritta per il contratto.
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