Classificazione delle imprese facenti parte di Gruppi industriali

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Classificazione delle imprese facenti parte di Gruppi industriali

Con la circolare 9 febbraio 2021, n. 19, l'Istituto previdenziale fornisce ulteriori indicazioni ed aggiornamenti circa la possibilità di richiesta di un unico inquadramento previdenziale per tutte le imprese facenti parte di Gruppi industriali.

Sul tema, si era già espressa la Circolare INPS 9 dicembre 1994, n. 321, che, nei termini concordati con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, aveva previsto la possibilità di attribuire un inquadramento unico, nel settore Industria, a tutte le imprese facenti parte di un Gruppo industriale, nell'ambito del quale sussistevano:

  • una società capogruppo, con attività di direzione e controllo;
  • una o più società con attività produttiva di natura manifatturiera;
  • una o più società di servizi e/o distribuzione.

Inquadramento unico e Gruppi industriali

Come specificato dalle predette istruzioni amministrative, le imprese appartenenti al Gruppo industriale, oltreché essere strettamente interconnesse tra loro sotto il profilo funzionale, organizzativo e produttivo, devono:

  • essere società controllate, nella totalità o nella maggioranza del pacchetto azionario ovvero delle quote sociali che devono essere in possesso della capogruppo ovvero di altre imprese del gruppo;
  • prestare la propria attività in via esclusiva nei confronti ed in favore delle altre imprese del gruppo;
  • distribuire o commercializzare esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo ovvero curare l'assistenza tecnica o la manutenzione delle medesime società;
  • applicare, nei confronti del personale dipendente, ove non diversamente disciplinato per particolari categorie di lavoratori, il medesimo contratto collettivo delle altre imprese del gruppo o della capogruppo;
  • praticare, ove possibile, le condizioni di mobilità del personale da o verso la capogruppo o le altre imprese del gruppo;
  • conservare, nei casi di mobilità tra le imprese del gruppo, l'anzianità ed il trattamento economico-giuridico conseguiti nella società di provenienza.

Nuove indicazioni amministrative

Con le nuove indicazioni amministrative pervenute con la circolare 9 febbraio 2021, n. 19, l'Istituto previdenziale ha inteso rivedere il sopracitato requisito di esclusività espresso nella Circolare n. 321/1994 - secondo cui "l'attività svolta in via esclusiva nei confronti ed in favore delle imprese del gruppo che caratterizza l'interconnessione funzionale tra le attività stesse, deve risultare dagli statuti delle aziende facenti parti del gruppo industriale medesimo" - alla luce delle nuove dinamiche economiche e di mercato prevedendo che possa essere sufficiente una mera dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante dell'azienda interessata, in occasione dell'inquadramento, che attesti l'esistenza del requisito di esclusività dell'attività svolta in favore e nei confronti delle altre imprese del gruppo.

Pertanto, alla luce delle nuove indicazioni amministrative, deve intendersi superato il precedente orientamento amministrativo che prevedeva la puntuale indicazione del suddetto requisito negli statuti delle imprese facenti parte del gruppo.

Infine, l'Istituto previdenziale rammenta che i predetti criteri per l'ottenimento dell'inquadramento unico nel settore industria non si applicano ai gruppi di imprese derivanti da aggregazione su acquisizione di pacchetti azionari, rimanendo, in tal caso, ognuna inquadrata sulla base dell'attività concretamente espletata.

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