Classamento, no a valutazioni standardizzate

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Classamento, no a valutazioni standardizzate

La Corte di cassazione chiarisce i termini dell'atto di classamento delle unità immobiliari adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della Legge n. 311/2004.

Si tratta del provvedimento con cui viene disposta la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.

Accertamento in rettifica con motivazione rigorosa

Con ordinanza n. 2842 del 6 febbraio 2020, la Suprema corte ha accolto il ricorso promosso da un contribuente in opposizione all'avviso di accertamento, confermato in sede di appello, con cui era stata rettificata la rendita catastale dell’immobile di sua proprietà.

Tra gli altri motivi, il ricorrente lamentava che si fosse trattato di un accertamento fondato su valutazioni standardizzate, prive di riferimenti alle caratteristiche intrinseche dell’immobile, senza tenere conto delle prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento.

Nell’accogliere questa doglianza, la Sezione tributaria della Cassazione ha formulato apposito principio di diritto in tema di estimo catastale, soffermandosi, in particolare, sulla motivazione che deve essere contenuta nell’atto di classamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 335 della Legge n. 311/2004.

Obbligo di motivazione: parametri di legge e ragioni specifiche

L’obbligo di motivazione di tale classamento - ha così puntualizzato - è soddisfatto se l’atto, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi che in concreto hanno inciso sul diverso classamento.

Questi deve essere posto in condizione di conoscere, ex ante, le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, anche se inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.

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