Circolare esplicativa dell’Inps sulle nuove dalla Manovra

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Alla luce delle modifiche apportate dalla manovra correttiva, la circolare n. 108 del 9 agosto 2010 diffusa dall’Inps riassume le principali disposizioni relative ai crediti previdenziali di competenza dell’Istituto, alcune delle quali applicabili a decorrere dal 31 maggio 2010, e ne detta le prime istruzioni applicative. Le modifiche sono introdotte dagli articoli 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS) e 38, comma 12 (Modifiche ai termini di decadenza in Altre disposizioni in materia tributaria).

Dal 1° gennaio 2011 vigerà il sistema di riscossione semplificato che interesserà le modalità di recupero di tutti crediti accertati a partire dalla citata data, anche di competenza di periodi antecedenti al 2011. Consiste nel recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d’ufficio attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con natura di titolo esecutivo.

Di immediata applicazione, con effetto dal 31 maggio 2010, è la disposizione che prevede per i crediti affidati agli agenti della riscossione che l’Istituto non possa più disporre provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo o relativi a ricorsi amministrativi ancora pendenti.

Consuete modalità saranno attuate per le comunicazioni agli agenti della riscossione circa i provvedimenti di sospensione dell’attività di recupero dei crediti relativi a causali contabili (es. pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati, etc.), amministrative (es. crediti in dilazione iscritti a ruolo e non ancora cartellati e/o notificati, etc.) o giudiziarie (es. ordinanze di sospensione dell’esecutività della cartella etc.).

In merito ai termini di decadenza si spiega che per il periodo tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, sono sospesi gli effetti della decadenza (entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento... In caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori), ex articolo 25 comma 1, del decreto legislativo 46/1999, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.

Pertanto, è consentito all’Istituto di procedere all’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
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