Circolare 8/E. Chiarimenti a 360° per gli studi di settore

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I numerosi interventi operati dal legislatore nel corso del 2011 e del 2012 in materia di studi di settore, hanno portato l'amministrazione finanziaria ad esporre i necessari chiarimenti per una migliore applicazione dello strumento. 

La corposa circolare n. 8/E del 16 marzo 2012, ricorda come la novità delineata dal D.L. n. 98/2011, di apportare a tutti gli studi di settore le opportune integrazioni, necessarie per tenere conto degli andamenti economici e di mercato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello per il quale entrano in vigore le integrazioni stesse, trova spazio già per gli studi utilizzabili in relazione al periodo di imposta 2011.

Di seguito le altre indicazioni fornite dal documento di prassi.

Inviti ad adempiere – Per incentivare i contribuenti ad adempiere all'obbligo dichiarativo in materia di studi di settore, quindi di adottare “comportamenti virtuosi”, l'Agenzia delle entrate invia appositi inviti ai contribuenti che potrebbero essere interessati. Tali inviti si distaccano dalle risultanze dei controlli effettuati dal fisco, in quanto si basano esclusivamente sui dati indicati in dichiarazione. La circolare chiarisce che l'invito non preclude al contribuente la possibilità di sanare il comportamento omissivo e beneficiare delle sanzioni ridotte.

Accertamento induttivo – Relativamente al potere riconosciuto al fisco di ricorrere all’accertamento induttivo a seguito di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, e nel caso di false indicazioni circa le cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore, l'Agenzia chiarisce che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2012, ciò risulta applicabile agli accertamenti notificati prima dell’entrata in vigore di tale decreto (2 marzo 2012).

In ogni caso si rammenta che l'uso dell'accertamento induttivo è condizionato dalla presenza di un maggior reddito d'impresa, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi, superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. Inoltre, il contribuente oggetto di controllo deve essere effettivamente soggetto agli studi di settore.

Congruità e coerenza
– In merito alle disposizioni normative del 2011 dirette a “premiare” il contribuente congruo e coerente alle risultanze degli studi di settore, si sostiene come i benefici, ossia le limitazioni ai poteri di accertamento del fisco, vengano riconosciuti se il soggetto è “potenzialmente” accertabile sulla base delle risultanze degli studi di settore; in sostanza, ne sono esclusi i contribuenti che presentano cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi.

La circolare si conclude con una serie di risposte a quesiti posti all'Agenzia. Tra questi si reputa interessante riportare quello riguardante l'obbligo dichiarativo per le imprese in liquidazione.

Per la dichiarazione che la società è tenuta a presentare per il periodo ante liquidazione (a cura del liquidatore), ai soli fini di comunicare il reddito d’impresa e quindi senza liquidazione delle imposte, si conferma l’adempimento dell’obbligo relativo all’invio del modello studi indicando nel quadro del reddito d’impresa il codice di esclusione 2 (periodo di cessazione dell’attività); per quanto riguarda la dichiarazione attinente il primo periodo di liquidazione, anch’essa effettuata solo per comunicare il reddito d’impresa e quindi senza liquidazione delle imposte, si fa presente che deve essere inviato il relativo modello studi indicando nel quadro del reddito d’impresa il codice di esclusione 5 (periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria).

Con riferimento alla dichiarazione ordinaria comprendente tutti i redditi percepiti dal contribuente nel periodo d’imposta, per i quali devono essere liquidate le imposte, non deve essere inviato alcun modello relativo agli studi di settore né ai parametri e neppure l’allegato INE, in quanto tali dati sono già a conoscenza dell’Agenzia delle entrate a mezzo delle dichiarazioni precedenti.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 - Studi di settore con invito - Bongi
  • Il Sole 24 Ore, p. 17 – Tutti a caccia del premio di congruità
  • Il Sole 24 Ore, p. 15 – Avviso “leggero” dall'Agenzia - Bellinazzo, Deotto
  • Il Sole 24 Ore, p. 17 – Scappatoia dalle perdite – Pellegrino, Valcarenghi

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