CIGO, nuove procedure per accedervi e riattivazione della CIGS

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CIGO, nuove procedure per accedervi e riattivazione della CIGS

Nei giorni scorsi, diverse novità hanno interessato la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), istituti regolamentati, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015).

In primo luogo, come si vedrà e come emerge dal messaggio INPS del 28 settembre 2018, n. 3566, sono state modificate talune funzioni delle procedure informatiche necessarie per accedere alla CIGO e alla CIGS.

In secondo luogo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare del 4 ottobre 2018 n. 15, ha definito i criteri per l'accesso al trattamento di CIGS per le aziende in fase di cessazione di attività, riattivato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge del 28 settembre 2018, n. 109 (cd. “Decreto Urgenze”, pubblicato in G.U. n. 226 del 28 settembre 2018).

CIGO/CIGS. Novità sulle procedure informatiche per accedervi

Come anticipato, l’INPS ha emanato il messaggio del 28 settembre 2018, n. 3566, con il quale informa circa la modifica di alcune funzioni delle procedure informatiche previste per attivare la CIGO e la CIGS.

In particolare, il messaggio evidenzia due aspetti innovativi che riguardano la richiesta di attivazione della Cassa Integrazione Guadagni:

  • introduzione di nuove funzioni di simulazione per aziende ai fini del controllo dei limiti temporali per CIGO e CIGS;

  • in merito alle domande CIGO, eliminazione del file CSV e introduzione dell’elenco beneficiari da allegare all’istanza.

Analizziamo tali due novità nel dettaglio.

CIGO/CIGS. Quali nuove funzioni di simulazione per aziende?

Col messaggio esaminato, l'INPS ha reso noto che dal 1° novembre 2018 sarà messo a disposizione delle aziende e dei consulenti un nuovo servizio di simulazione del calcolo delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO e del limite generale di 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile. In dettaglio, inserendo:

  • il numero di matricola;

  • l’identificativo dell’unità produttiva;

  • la data iniziale di un eventuale periodo da richiedere;

  • il relativo numero di settimane,

il predetto servizio fornirà l’indicazione della capienza o meno di tali settimane entro i limiti di legge, in base ai dati presenti negli archivi informatici dell’autorizzato alla data dell’interrogazione.

Sarà possibile, inoltre, visionare il dettaglio delle settimane conteggiate nella simulazione.

Ulteriormente, con riferimento alla CIGO, qualora l’azienda riscontri che le settimane conteggiate non corrispondono a quelle effettivamente beneficiate, si potrà indicare il dato del fruito in fase di invio della relativa domanda di CIGO, allegando alla stessa un’autocertificazione riepilogativa delle giornate effettivamente godute per i periodi precedentemente autorizzati. 

 

I concetti di biennio mobile e di quinquennio mobile quali criteri di computo per stabilire le durate massime dei trattamenti di integrazione salariale

Per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva.

Tale lasso di tempo rappresenta il periodo di riferimento nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve superare il limite massimo di 24 mesi.

In buona sostanza, il quinquennio mobile rappresenta un periodo di osservazione “a ritroso”, per ogni singola unità produttiva, finalizzato al calcolo complessivo degli ammortizzatori sociali: essendo un parametro “non fisso”, il periodo si sposta con il decorrere del tempo e ciò avviene anche durante la fruizione del trattamento.

Trattandosi di un parametro mobile, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell’ultimo giorno di trattamento richiesto.

Il biennio mobile rappresenta un lasso temporale calcolato a ritroso, a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, che riguarda la integrazione salariale ordinaria (CIGO) ed i Fondi di Solidarietà.

In particolare, nel caso della CIGO, il parametro di riferimento per calcolare il tempo di fruizione non è il mese ma la settimana, in quanto le prestazioni integrative sono autorizzate per un massimo di 13 settimane continuative, prorogabili su base trimestrale fino ad un massimo complessivo di 52.

Relativamente alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale (FIS): i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, in relazione alle causali di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro previste dalla normativa sulle integrazioni salariali ordinarie, possono fruire del “sostegno” per il loro personale, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, attraverso l’assegno ordinario.

Tali limiti e durata sono previsti anche per il c.d. “assegno di solidarietà”, corrisposto previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, stabilito per una riduzione di orario finalizzata ad evitare o ridurre le eccedenze di personale.

 

Istanze di CIGO: eliminazione del file CSV; obbligo di indicare l'elenco dei lavoratori beneficiari

Tra i vari aspetti, il messaggio INPS esaminato conferma che dal 1° novembre 2018 non sarà più necessario allegare il file CSV - attualmente previsto per completare tutte le informazioni riguardanti l’azienda benefiaria - alle domande relative alla CIGO.

Di conseguenza, le informazioni contenute nel predetto file verranno reperite dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di CIGO richiesto.

Solo nei casi in cui non vengano rispettati i limiti relativi alla CIGO, o non risultino inviati o completi i dati Uniemens dei 6 mesi precedenti la domanda, gli operatori di sede dovranno richiedere all’azienda il relativo file CSV per completare il controllo ai fini di un eventuale motivato rigetto, totale o parziale dell’istanza.

In proposito, se l’azienda non riscontra la richiesta di integrazione documentale entro il termine di 15 giorni o, comunque, entro la data di adozione del provvedimento, di tale circostanza andrà dato atto nella determinazione di rigetto, riportando gli estremi della comunicazione con la quale la Struttura territoriale ha trasmesso la richiesta.

Parallelamente all’eliminazione del file CSV, dal 1° novembre 2018 sarà obbligatorio indicare con la domanda i nominativi dei lavoratori beneficiari.

 

NB! Per consentire alle aziende l’adeguamento del proprio software, nei primi sei mesi dalla suddetta data di entrata in vigore dell’obbligo di invio della lista dei beneficiari sarà possibile per le aziende importare i codici fiscali dei beneficiari direttamente dal file CSV.

Questo anche perchè la mancata allegazione dell’elenco dei beneficiari non consentirà l’invio della domanda.

 

CIGS riattivata sino al 2020

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i casi di cessazione di attività, soppressa dal “Jobs Act” ma già prorogata per il triennio 2016/2018 con il decreto interministeriale del 25 marzo 2016, n. 95075 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2016), tornerà operativa fino al 2020.

In dettaglio, come anticipato, il nuovo prolungamento dell’operatività dell’istituto è regolamentato nel c.d. “Decreto Urgenze”, relativamente al biennio 2019/2020, all’art. 44.

Segnatamente, il decreto, entrato in vigore il 29 settembre 2018, stabilisce che, per gli anni 2019 e 2020, possa essere autorizzato, fino a un limite massimo di 12 mesi per anno, il trattamento straordinario d’integrazione salariale.

Al fine di specificare i criteri per poter procedere a nuove istanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare del 4 ottobre 2018 n. 15, ha fornito le istruzioni alle modalità per l'accesso al trattamento di CIGS per le aziende in fase di cessazione di attività.

La circolare ministeriale individua, in particolare, i criteri per l'approvazione dei programmi di CIGS per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.

In buona sostanza, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in questione è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale; può essere riconosciuto sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno ed entro le risorse stanziate.

 

NB! Per beneficiare del trattamento di CIGS è necessaria la stipula di un accordo in sede governativa che abbia ad oggetto:

  • il piano di sospensione dei lavoratori ricollegabile alla cessazione dell’attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionali;

  • il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione delle eventuali eccedenze.

Successivamente, va fatta istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite del sistema informatico “Cigsonline”.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015

Decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016

Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018

INPS - Messaggio n. 3566 del 28 settembre 2018

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 15 del 4 ottobre 2018

 

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