CIG per caldo eccessivo: istruzioni per l’istanza e flussi Uniemens
Pubblicato il 01 agosto 2024
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A seguito dell’emanazione di alcune ordinanze regionali che hanno vietato lo svolgimento di attività lavorativa ad alta intensità fisica nelle ore in cui si accusa un caldo eccessivo, si muove la macchina amministrativa in materia di controlli e strumenti a sostegno di imprese e lavoratori.
In particolare, con i messaggi n. 2735 e n. 2736 del 26 luglio 2024, l’INPS ha riepilogato le modalità di accesso alla cassa integrazione salariale ordinaria, evidenziando che le domande potranno essere presentante con due distinte causali: eventi meteo e sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità.
In conformità con le anzidette prescrizioni, anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la recente nota 5752 del 25 luglio 2024 ha posto l’accento sulla necessità di intensificare le attività di vigilanza straordinaria degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento allo stress termico, nel periodo tra il 1° ed il 31 agosto 2024.
Caldo eccessivo, il quadro di riferimento
Come anticipato in premessa, il quadro delle condizioni climatiche in corso ha comportato una serie di interventi da parte del legislatore e della prassi amministrativa.
Specificatamente gli organi regionali stanno procedendo ad emanare ordinanze in materia sanitaria restrittive dei tempi di lavoro per quelle lavorazioni ad attività fisica intensa e che sono interessate da un’esposizione prolungata al sole.
Fatte salve specifiche disposizioni territoriali, le ordinanze in argomento vietano lo svolgimento di attività lavorativa:
- qualora la stessa sia caratterizzata da una prolungata esposizione al sole e segnatamente per i comparti dell’edilizia ed affini, dell’agricoltura e del florovivaismo;
- limitatamente all’arco temporale tra le 12:30 e le 16:00 per il periodo 1° agosto – 31 agosto;
- per le giornate in cui il rischio risultante alle ore 12.00 sul portale Worklimate, relativamente al luogo di svolgimento della prestazione, sia evidenziato come “ALTO”.
NOTA BENE: Il portale Worklimate 2.0, diretto dal CNR-INAIL, avente l’obiettivo generale di valorizzare ed approfondire gli effetti delle temperature estreme sulla salute, la sicurezza e la produttività aziendale, rappresenta uno strumento, a disposizione delle autorità di sanità pubblica ed operatori della prevenzione, utile a contribuire sensibilmente a ridurre gli impatti dell’esposizione alle elevate temperature sulla salute e la produttività dei lavoratori. La piattaforma contiene sezioni specifiche dedicate alle aree in cui è possibile il superamento della soglia di temperatura giornaliera di 35° C, con mappe giornaliere e previsione per n. tre giornate.
A supporto di tali prescrizioni, l’INPS ha riepilogato, con il messaggio 26 luglio 2024, n. 2736, le modalità con le quali i datori di lavoro possono avere accesso alle integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
Altresì, anche il legislatore ha introdotto, con la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, nuove disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) prevedendo, per le sospensioni o riduzioni di attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, l’accesso al predetto ammortizzatore sociale per i casi di intemperie stagionali.
Regione |
Ordinanza |
Valore worklimate di riferimento |
Divieto attività lavorativa |
Validità ordinanza |
---|---|---|---|---|
Abruzzo |
del 18/07/2024 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
31 agosto 2024 |
Basilicata |
n. 1 del 18/06/2024 |
12:00 ALTO |
agricolo |
31 agosto 2024 |
Calabria |
n. 1 del 14/06/2024 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
31 agosto 2024 |
Campania |
n. 1 del 11/07/2024 |
12:00 ALTO |
agricolo, edili e affini |
31 agosto 2024 |
Emilia Romagna |
n. 101 del 26/07/2024 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
31 agosto 2024 |
Lazio |
n. Z00001 del 19/06/2024 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
31 agosto 2024 |
Molise |
n. 1 del 16/07/2024 e n. 2 del 19/07/2024 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e di lavori usuranti in genere |
31 agosto 2024 |
Puglia |
n. 306 del 12/07/2024 |
12:00 ALTO |
florovivaistico e cantieri edili |
31 agosto 2024 |
Sardegna |
n. 5 del 18/07/2024 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico e cantieri edili |
31 agosto 2024 |
Sicilia |
n. 1 del 17/07/2024 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico, cantieri edili e affini |
31 agosto 2024 |
Toscana |
n. 2 del 18/07/2024 |
12:00 ALTO |
settori edili e cave |
31 agosto 2024 |
Umbria |
n. 1 del 26/07/2024 |
12:00 ALTO |
agricolo, florovivaistico e cantieri edili |
31 agosto 2024 |
CISOA eventi atmosferici a riduzione
L’art. 2-bis, decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, cd. decreto Agricoltura, stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni di attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente fissato, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del provvedimento e il 31 dicembre 2024, i datori di lavoro possono accedere al trattamento di CISOA previsto per le intemperie stagionali.
ATTENZIONE: Si rammenta che il trattamento CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato opera, a regime, esclusivamente nei casi di sospensione dell’attività lavorativa ed entro il limite massimo di 90 giornate. Le nuove disposizioni, ancorché per un periodo temporaneo, derogano, alla disciplina generale consentendo anche ai datori di lavoro agricoli l’accesso agli ammortizzatori sociali specifici anche in caso di riduzione pari ad almeno la metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito (e non solo per sospensione) dell’attività lavorativa laddove l’istanza abbia ad oggetto intemperie stagionali e riguardi esclusivamente gli operai a tempo indeterminato.
Si evidenzia che il secondo periodo, comma 1, art. 2-bis, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, ha altresì previsto che i trattamenti di integrazione salariale concessi per le motivazioni inerenti alle intemperie stagionali, sempreché ricomprese nel periodo 14 luglio 2024 – 31 dicembre 2024, sono neutri ai fini del raggiungimento del periodo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione o riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previste dall’art. 8, legge 8 agosto 1972, n. 457.
Per le giornate in cui è fruito il trattamento di CISOA a riduzione, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista:
- ordinaria, per quanto concerne la parte della giornata regolarmente prestata;
- figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.
Le domande di CISOA a riduzione per gli operai agricoli a tempo indeterminato potranno essere presentate all’istituto previdenziale, entro il termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento, con le consuete modalità, avendo cura di indicare a causale dell’istanza “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.
NOTA BENE: In sede di prima applicazione della norma, le istanze inerenti alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa verificatisi dal 14 luglio al 26 luglio 2024 (data di pubblicazione delle istruzioni INPS contenute nel messaggio n. 2735/2024) potranno essere presentante entro i 15 giorni successivi a tale ultima data, pertanto entro il 10 agosto 2024.
I trattamenti di integrazione salariale a riduzione – pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito - verranno autorizzati con provvedimento del Direttore della Struttura territorialmente competente e verranno corrisposti con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Diversamente, laddove la domanda dovesse avere ad oggetto la sospensione dell’attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la concessione rimarrà in capo alla Commissione provinciale prevista dall’art. 14, legge 8 agosto 1972, n. 457.
CIGO settore edile, lapideo ed escavazione
Il sopracitato art. 2-bis, decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, al comma 2, ha previsto anche per i datori di lavoro del settore edile, lapideo ed escavazione, rientranti nel regime di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’art. 10, lett. m), n), o), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa intercorse dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 determinate da eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), la possibilità di accedere alla CIGO senza che i predetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti (52 settimane nel biennio mobile).
ATTENZIONE: Per gli altri comparti espressamente previsti dall’art. 10, del Testo Unico sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, gli eventi oggettivamente non evitabili fruiscono già della neutralizzazione dal computo del periodo massimo di integrazione salariale richiedibile.
Si rammenta che le richieste per CIGO con causale eventi oggettivamente non evitabili consentono al datore di lavoro di derogare ad alcuni principi generali. In particolare:
- possono accedere al trattamento di integrazione anche i lavoratori che non sono in possesso dell’anzianità minima di effettivo lavoro prevista dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nell’unità produttiva (30 giorni di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda di concessione);
- è possibile presentare la domanda di integrazione salariale ordinaria entro il termine della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione;
- i datori di lavoro sono esonerati dal contributo addizionale previsto dall’art. 5, del medesimo Testo Unico.
Per quanto attiene la compilazione dei flussi Uniemens, i trattamenti di integrazione salariale ordinari anticipati dai datori di lavoro devono essere conguagliati con l’apposito codice rilasciato dall’Istituto tramite il cassetto bidirezionale.
In particolare dovrà essere utilizzato:
- il codice di nuova istituzione “L417” avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 2 – bis – DL 63/24” per i trattamenti che eccedono le 52 settimane successivamente all’autorizzazione;
- il consueto codice di conguaglio “L038” per i trattamenti di integrazione salariale fruiti entro le 52 settimane.
Integrazioni salariali caldo eccessivo per altri settori
Il successivo messaggio INPS 26 luglio 2024, n. 2736, fornisce, invece, indicazioni di carattere generale sulla presentazione e gestione delle richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione lavorativa sostenute da eccessivo caldo.
Tali indicazioni, infatti, si riferiscono sia al trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) che alle richieste di assegno di integrazione salariale al Fondo FIS (Fondo di integrazione salariale) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In particolare, l’Istituto previdenziale rammenta che le richieste di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eccessivo caldo posoono essere richieste, alternativamente e laddove in presenza di ordinanza della pubblica autorità, per le due seguenti distinte causali:
- ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori (art. 8, comma 2, decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442);
- eventi meteo per temperature elevate.
Nel primo caso i datori di lavoro dovranno indicare nella relazione tecnica allegata alla domanda gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare. In tale fattispecie le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione indicate negli specifici provvedimenti dell’Autorità competente, al verificarsi delle condizioni e delle limitazioni dalla stessa previste.
Nel caso della causale per eventi meteo per temperature elevate, invece, il trattamento di integrazione salariale potrà essere richiesto anche per ulteriori periodi che, comunque, non consentano di svolgere la prestazione lavorativa. A tal fine i datori di lavoro dovranno specificare nella relazione tecnica:
- di aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate;
- eventualmente citare l’ordinanza della pubblica Autorità (senza doverla allegare) che vieta lo svolgimento di attività lavorativa in determinate fasce orarie;
- la tipologia di attività lavorativa sospesa o ridotta in funzione dell’evento accusato.
Come da prassi consolidata (circolare INPS n. 139/2016; messaggio INPS n. 1856/2017; messaggio INPS n. 2999/2022), la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature superino i 35° C ovvero nelle ipotesi in cui, pur in presenza di una temperature inferiore, vi siano condizioni di temperatura percepita, umidità o particolari lavorazioni che richiedano l’utilizzo di materiali e macchinari che producono a loro volta calore, tali da non consentire lo svolgimento di attività lavorativa.
Pertanto è sempre fortemente consigliabile redigere una relazione tecnica in modo completo ed esaustivo, non solo facendo riferimento all’evento meteorologico accusato, ma anche alle attività lavorative da svolgersi, sia avendo riguardo alla loro tipologia che alle modalità di svolgimento.
Si rammenta che come da prassi amministrativa (messaggio INPS n. 1856/2017 e n. 2276/2017) non è necessario che i datori di lavoro alleghino alla domanda i bollettini meteo, dovendo la valutazione di accoglimento dell’istanza essere effettuata direttamente dall’ufficio della sede competente, che potrà avvalersi di documentazioni e pubblicazioni di dipartimenti meteoclimatici, nonché della consultazione del portale Worklimate.
ATTENZIONE: Per il medesimo periodo e per i medesimi lavoratori non è possibile presentare domande di accesso al trattamento di integrazione salariale con differenti causali.
Si rammenta, infine, che i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” ovvero con causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste (artt. 5, 29, comma 8, e 33, comma 2 decreto legislativo n. 148/2015);
- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le aziende di cui all’articolo 10, lett. m), n), o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei), l’informativa di cui al punto precedente è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti di sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Integrazioni salariali per caldo eccessivo: infografica
QUADRO NORMATIVO Decreto legge 15 maggio 2024, n. 63 |
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