CIG in deroga, ulteriore proroga di dodici mesi
Pubblicato il 15 luglio 2019
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Si allungano i tempi di concessione della CIG in deroga per le aziende che hanno già richiesto l’intervento di integrazione salariale nel 2016. Infatti, è stato prorogato – per una durata massima di dodici mesi - il predetto ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro ma esclusivamente per i datori di lavoro che avessero richiesto la cassa integrazione straordinaria in deroga tre anni fa. Ai fini dell’accesso alla CIGD, le Regioni e le Province Autonome devono trasmettere i provvedimenti di concessione esclusivamente tramite il sistema “SIP”.
A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 101 del 12 luglio 2019, recependo così le novità legislative introdotte dal D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019.
Proroga CIG in deroga, la norma
L’art. 26-ter della L. n. 26/2019, di conversione in D.L. n. 4/2019, prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possano autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'art. 1, co. 145, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). Si ricorda che la predetta norma aveva a sua volta già concesso un’altra proroga, sempre di dodici mesi, in favore delle aziende destinatarie di CIGD concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.
L’integrazione salariale è concessa previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
All'onere derivante dall'attuazione del predetto intervento legislativo, il governo fa fronte nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle Regioni e alle Province Autonome, ai sensi dell'art. 44, co. 6-bis, D.lgs. n. 148/2015.
Proroga CIG in deroga, invio dei provvedimenti di concessione
Come anticipato in premessa, le Regioni e le Province Autonome sono tenute a trasmettere i provvedimenti di concessione esclusivamente tramite il sistema “SIP”. A tal fine le medesime devono utilizzare, come numero decreto, il numero convenzionale “33419”, e, come data, quella convenzionale “01/04/2019”, avvalendosi esclusivamente del cd. “Flusso B”.
Al momento dell’invio del decreto di concessione, le Regioni e le Province Autonome devono valorizzare il campo denominato “autocertificazione della Regione”, dichiarando sotto la propria responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto dell’art. 26-ter, co. 2, del D.L. n. 4/2019 e che preliminarmente è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione, a favore dei lavoratori interessati.
Proroga CIG in deroga, adempimenti delle Strutture territoriali INPS
Le Strutture territoriali dell’INPS, dal proprio canto, nell’emettere le relative autorizzazioni di CIG in deroga, dovranno utilizzare:
- il numero convenzionale “33419”;
- il codice di intervento “699”.
Inoltre, l’intervento di CIGD può essere concesso senza soluzione di continuità con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33318”, con cui le Regioni e le Province Autonome hanno inviato i decreti di concessione di cassa integrazione in deroga emanati ai sensi dell'art. 1, co. 145, della L. n. 205/2017.
Infine, l’INPS predisporrà, tramite il sistema “SIP”, delle schede di monitoraggio in cui sarà evidenziata, per ciascuna Regione, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in “SIP”, basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente utilizzando il parametro di 9,00 euro come costo medio orario della prestazione, comprensivo di oneri, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione.
- eDotto.com – Edicola del 30 novembre 2017- CIGS, per le imprese in amministrazione straordinaria solito iter – A. Lupoi
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