Cassa Integrazione Covid 19, proroga delle domande
Pubblicato il 01 febbraio 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Novità in tema di cassa integrazione guadagni. Tra le file delle forze politiche di maggioranza sta avanzando l’ipotesi di riaprire i termini per presentare le domande di cassa integrazione e il modello SR41. In questo modo, i datori di lavoro potrebbero sistemare errori che hanno determinato la decadenza dalla cassa integrazione ripresentando i modelli entro il 31 marzo.
Queste news dovrebbero applicarsi agli adempimenti che sono in scadenza entro il 28 febbraio 2021. Pertanto, anche per le 12 settimane di cassa integrazione che iniziano da gennaio, introdotte dalla legge di Bilancio 2021, i datori di lavoro avrebbero un mese in più, in quanto potranno presentare le stesse entro il 31 marzo (e non più il 28 febbraio).
È quanto prevede un emendamento contenuto nel “Decreto Milleproroghe”, che sta proseguendo il suo iter legislativo.
Decreto Ristori 5, seconda opzione di riapertura dei termini
C’è anche una seconda opzione nella maggioranza, che prevede:
- una riapertura dei termini decadenziali al 28 febbraio per l’invio delle domande di CIG collegati all’emergenza Covid-19;
- una trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Le novità, in tal caso, potrebbero essere applicate all’interno del “Decreto Ristori 5”.
Nello stesso “Decreto Ristori”, in aggiunta alle 12 settimane di CIG Covid contenute nella Legge di Bilancio 2021, è in arrivo una proroga di ulteriori 26 settimane gratuite per le imprese che fruiscono dell’assegno ordinario (FIS) o della cassa in deroga.
Mentre per i settori che utilizzano la cassa ordinaria (industria, edilizia e trasporti) si prevedono ulteriori 4-6 settimane di proroga della cassa Covid gratuita.
CIG Covid-19, scadenza delle domande
In generale, le domande di cassa integrazione e i modelli per consentire all’INPS il pagamento diretto (SR41) devono esser presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di mancato rispetto dei termini il “Decreto Cura Italia” ha introdotto la decadenza dalle prestazioni con la conseguenza che le stesse rimangono a carico del datore di lavoro. Successivamente il “Decreto Agosto” ha ribadito il termine di scadenza legato al mese successivo l’inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Analogamente al passato è stata prevista una tolleranza, in prima applicazione, con scadenza al 30 settembre 2020; questo termine, però, è poi stato differito al 31 ottobre 2020.
La legge di Bilancio 2021, infine, che ha introdotto ulteriori 12 settimane di Cassa Covid, in linea con il passato, ha fissato il termine ultimo al 28 febbraio per le sospensioni o le riduzioni orarie che iniziano nel corso del mese di gennaio.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: