Cumulo periodi assicurativi maturati all’estero. Chiarimenti

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Cumulo periodi assicurativi maturati all’estero. Chiarimenti

Con la circolare 11 aprile 2017, n. 71, l’Inps aveva fornito le indicazioni per l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi contributivi maturati presso le organizzazioni internazionali, ai sensi dell’articolo 18, legge 29 luglio 2015, n. 115.

In particolare, i suddetti periodi di assicurazione - derivanti da rapporti di lavoro dipendente prestati nel territorio dell’Unione Europea o della Confederazione svizzera - potranno essere cumulati con quelli versati nei seguenti fondi:

  • Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
  • Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • Gestioni sostitutive ed esclusive nonché i regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria per i liberi professionisti.

La facoltà di cumulo potrà essere esercitata a condizione che la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati sia pari a 52 settimane e che gli stessi non risultino sovrapposti a quelli posseduti in Italia.

Con la circolare 21 aprile 2022, n. 50, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti utili alla corretta attuazione dell’esercizio del diritto di cumulo dei predetti periodi di assicurazione.

Si rammenta che tale facoltà non potrà essere esercitata dai soggetti che potrebbero conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni in cui sono iscritti in Italia.

La citata circolare n. 71/2017 comunicava che la preclusione è rivolta ai soggetti che, alla data della richiesta del cumulo, risultino essere già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazioni internazionali.

Tuttavia, al fine di garantire il principio di libera circolazione dei lavoratori - ai sensi dell’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) - con la circolare in trattazione si comunica che i soggetti già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non saranno più preclusi dalla facoltà dell’esercizio del cumulo in oggetto.

L’unico motivo ostativo alla totalizzazione è determinato dalla titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni previdenziali Italiane, pertanto, la titolarità della sola prestazione pensionistica estera risulta compatibile con la facoltà di cumulo.

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