Chiarimenti sui contratti di solidarietà difensivi
Pubblicato il 01 agosto 2009
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Il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 11025 del 30 luglio, precisa che il Tfr rientra sempre nella base retributiva utile ai fini del calcolo contributivo spettante alle imprese e ai lavoratori che stipulano contratti di solidarietà difensivi. Le imprese che accedono alla solidarietà hanno diritto a un contributo per un periodo di due anni, pari alla metà del monte retributivo delle stesse imprese non erogato a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Il bonus è calcolato sulla retribuzione lorda dei 12 mesi precedenti il regime di solidarietà. Per retribuzione lorda si intende tutto ciò che viene erogato ai lavoratori con unica esclusione del compenso per lavoro straordinario. Ne consegue, che il Tfr viene considerato come elemento costante, anche se differito, della retribuzione. Il rateo di Tfr maturato nei 12 mesi precedenti il periodo di solidarietà va ricompreso nella retribuzione lorda. Per il Ministero, il tfr rientra nel calcolo dell’incentivo economico in quanto caratterizzato da stabilità e non è maturato a titolo occasionale.
Roberta Moscioni
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