Chiarimenti su non computabilità della casa di abitazione per invalidità civile

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Chiarimenti su non computabilità della casa di abitazione per invalidità civile

A seguito di quanto chiarito con circolare n. 74/2017 in merito alla non computabilità del reddito da casa di abitazione ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, l’INPS è tornato sulla questione per fornire ulteriori indicazioni.

Il messaggio n. 1949 del 10 maggio 2017 ricorda che con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.

Pertanto, le procedure di calcolo INPS sono state implementate al fine di non attribuire rilevanza a tale reddito da gennaio 2017 nelle seguenti lavorazioni:

  • prima liquidazione;
  • riesame di domande di invalidità civile respinte per il superamento del limite reddituale (per effetto del computo del reddito della casa di abitazione);
  • riesame di prestazioni di invalidità civile sospese per il corrente anno (analogamente per effetto del computo del reddito della casa di abitazione).

Non saranno riconosciuti importi a credito precedenti al 1° gennaio 2017.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 26 aprile 2017 – Non computabile il reddito da casa di abitazione per prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità – Schiavone

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