Chiarimenti del Cnf sulla terza direttiva antiriciclaggio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 16 ottobre 2009
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L'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense ha messo a punto un approfondimento relativo all'esatta individuazione degli obblighi gravanti sui Consigli degli ordini locali, in attuazione della terza direttiva Ue in materia di antiriciclaggio. Lo spunto dell'iniziativa è, infatti, la novità contenuta nel decreto correttivo antiriciclaggio che prevede l'obbligo di informazione dell'Uif, da parte degli Ordini professionali, in relazione alle eventuali violazioni della normativa di cui si abbia avuto notizia "nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali".
La nota interpretativa N. 24-C-2009 del 15 ottobre 2009 chiarisce, in primo luogo, che il suddetto obbligo può essere inteso come una specificazione concreta della generale funzione di vigilanza spettante agli Ordini al fine di garantire "il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività", senza che vengano attribuiti agli stessi nuovi particolari poteri. Si può in generale distinguere tra gli obblighi che gravano in capo agli ordini professionali e quelli che gravano solo su alcuni di essi, in relazione allo svolgimento o meno della funzione di filtro. Funzione, questa, che consiste nel “potere-dovere” di ricevere la segnalazione di operazione sospetta e di trasmetterla all'Uif privata del nome del segnalante.
La nota interpretativa N. 24-C-2009 del 15 ottobre 2009 chiarisce, in primo luogo, che il suddetto obbligo può essere inteso come una specificazione concreta della generale funzione di vigilanza spettante agli Ordini al fine di garantire "il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività", senza che vengano attribuiti agli stessi nuovi particolari poteri. Si può in generale distinguere tra gli obblighi che gravano in capo agli ordini professionali e quelli che gravano solo su alcuni di essi, in relazione allo svolgimento o meno della funzione di filtro. Funzione, questa, che consiste nel “potere-dovere” di ricevere la segnalazione di operazione sospetta e di trasmetterla all'Uif privata del nome del segnalante.
- http://www.consiglionazionaleforense.it/Nota n. 24-C-2009 del 15/10/2009
- ItaliaOggi, p. 30 – Gli avvocati spettatori distaccati – De Angelis, Feriozzi
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