Cfp attività chiuse: codici tributo per restituzione spontanea

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Cfp attività chiuse: codici tributo per restituzione spontanea

Istituti dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 2 del 4 gennaio 2022 i codici tributi per consentire ai soggetti che hanno ricevuto i cfp “attività chiuse” non avendone titolo di restituirli.

Le attività destinatarie dei Cfp

Il riferimento è alle attività chiuse durante la pandemia, ai sensi del DL Sostegni-bis, per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021, nonché ai titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, nightclub e simili”, risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021 (DL n. 105/2021).

In merito è intervenuto il provvedimento direttoriale prot. 336230 del 29 novembre 2021 che, tra l’altro, ha stabilito che il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi. Viene esclusa la compensazione ma alle sanzioni si applicano le riduzioni di cui all’articolo 13, Dlgs n. 472/1997.

Codici tributo per la regolarizzazione spontanea

Dunque, la risoluzione con. 2 del 2022 istituisce i necessari codici tributo da indicare nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE):

  • 8137 “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
  • 8138 “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
  • 8139 “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”.

Inoltre, detti codici vanno esposti in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

- nella sezione “Erario ed altro, nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo.

In tale sezione, vanno anche indicati, nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”; e nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

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