Cessioni di fabbricati: registro al 2, al 9 e al 12%
Pubblicato il 23 gennaio 2014
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Con l'articolo 26, D.L. 12/09/2013, n. 104, vengono attuate modifiche considerevoli alle imposte di registro, ipotecaria e catastale inerenti i trasferimenti immobiliari sia tra privati che tra soggetti Iva e privati. Sommariamente, l'acquisto di una “prima casa” vede ridotta al 2% l'imposta di registro da versare, mentre è fissata al 9% la percentuale dell'imposta nelle altre tipologie di compravendite. E' comunque stabilito un limite minimo di mille euro. Le modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2014.
NOVITA'
2014
Intervenendo
sull'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, l’articolo 26,
comma 1,
del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla L. 8 novembre
2013, n.
128, pone nuove percentuali di
tassazione per quanto riguarda gli atti traslativi
a titolo oneroso di beni immobili in genere e degli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
indicando
come aliquota ordinaria quella del 9 per
cento.
Più modica
- in misura pari al 2 per cento – è
l'aliquota determinata per la compravendita di abitazioni che
possiedono i
requisiti per beneficiare delle agevolazioni
“prima casa”, tranne che per gli immobili facenti parte delle
categorie
catastali A1, A8 e A9.
A queste
due aliquote se ne deve aggiungere una terza, riferita ai trasferimenti di terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di
soggetti diversi dai coltivatori diretti
e dagli imprenditori agricoli professionali, che viene
fissata al 12 per cento (legge di
stabilità 2014).
Sempre sul
fronte ”agricolo”, si specifica che a fronte della soppressione di
agevolazioni
ed esenzioni fiscali fa eco la previsione, non eliminata, di un
beneficio a
favore della "proprietà contadina", ex art. 2, comma 4-bis, del D.L.
n. 194/2009, convertito dalla L. 25/2010, secondo cui ai trasferimenti
a titolo
oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli, in
favore di
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, si applica
l'imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l'imposta
catastale
nella misura dell'1 per cento.
IL
NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE
Dal 1° gennaio
2014, le parti che
pongono in essere
cessioni di immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di
diritti reali
immobiliari di godimento sono soggetti all'imposta di registro nella
misura del
9%.
Un regime
agevolativo viene fissato per i trasferimenti di abitazioni
c.d.
"prima casa", in cui l'aliquota scende dal 3 al 2%
- tranne
che per i fabbricati appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9 (a cui
si
applica il 9%).
Il dettato
normativo prevede, in ogni caso, un’imposizione, per i suddetti
trasferimenti
soggetti ad imposta proporzionale, non
inferiore a 1.000 euro. Quindi, se l’imposta proporzionale
applicabile ad
un trasferimento immobiliare a titolo oneroso risulta sotto i mille
euro, se ne
devono versare comunque mille.
Il Dl
104/2013, poi, stabilisce che a fronte di un trasferimento a titolo
oneroso che
dà luogo all'applicazione dell'imposta proporzionale - ai sensi
dell’art. 1
della tariffa parte prima allegata al Tur - anche nella misura minima
di 1000
euro permane l'assoggettamento a
ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50
euro
ognuna, ma non sono dovuti altri tributi indiretti, quali
l’imposta di
bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.
Di
notevole rilevanza è anche la previsione per cui, dal
1° gennaio 2014, in relazione ai predetti atti immobiliari,
traslativi o costitutivi, di cui all'art. 1 della Tariffa parte prima, sono soppresse tutte le esenzioni e le
agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali (ad
eccezione
dei benefici riconosciuti alla piccola proprietà contadina).
Ad
analizzare le novità sui trasferimenti immobiliari, è intervenuto lo
Studio n.
1011-2013/T del Consiglio nazionale del Notariato – 13 dicembre 2013 –
che
osserva come, dal 2014, non sussistono più le aliquote ridotte previste
per
l’acquisto:
- di
immobili di interesse storico e artistico;
- di
abitazioni esenti da IVA da parte delle società immobiliari di
rivendita che si
impegnino a ritrasferirle entro tre anni;
- di
immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati a condizione
che
l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro
cinque
anni dalla stipula dell’atto.
Ulteriore
novità introdotta dall'art. 26, comma 2, del DL n. 104/2013, è che
l'importo di
ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria, catastale che, fino al
31/12/2013, era fissato nella misura fissa di
euro 168,00, dal 2014 aumenta ad euro 200,00.
Alternatività
Iva/Registro
Stante
l'esistenza del principio di alternatività Iva-Registro, i
trasferimenti ai
quali si applica l'Iva sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecaria e
catastale nella misura fissa, dal 2014, di 200,00 (dai precedenti
168,00); sono
dovuti, inoltre, l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le
tasse
ipotecarie.
Invece,
per cessioni dei fabbricati abitativi e relative pertinenze effettuate
da
soggetti passivi IVA in esenzione dal tributo - art. 10 n. 8-bis
Decreto Iva -
e per cessioni di immobili esenti da IVA - art. 10 n. 27-quinquies del
medesimo
decreto – si applica l’imposta di registro proporzionale così come in
vigore
dal 2014 ossia
→ imposta
proporzionale del 9 o 2 per cento,
→ imposta
minima di 1000 euro,
→ imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna,
→ esenzione
per imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie.
OPERAZIONI
SOCIETARIE
I nuovi
valori dell'imposta di registro determinati per il 2014 - per effetto
del rinvio
alle aliquote dell'imposta di registro di cui all’art. 1 della tariffa
parte
prima allegata al Tur - devono applicarsi anche alle operazioni
societarie in cui si verifica trasferimento di beni immobili:
conferimenti
di immobili in società, cessioni e conferimenti di azienda,
assegnazione ai
soci, associati o partecipanti di proprietà o diritti reali
di godimento
su beni immobili.
Secondo lo
Studio del notariato, il rinvio deve intendersi effettuato non solo
all'imposta
di registro, ma anche a tutta la disciplina, quindi, comprensiva del
limite di
1.000 euro e dell’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali
catastali e le tasse ipotecarie.
In merito
all'applicabilità anche delle imposte ipotecaria e catastale nella
misura fissa
di 50 euro ciascuna, per effetto del nuovo comma 3 dell'art. 10 del
d.lgs. n.
23/2011, deve ritenersi che vi sono soggetti tutti gli atti di cui ai
commi 1 e
2 del suddetto articolo 10, senza operare distinzioni.
Vige
l'obbligo della registrazione con l'imposta fissa -
stabilita ora in
200,00 euro - per gli atti costitutivi di società e gli aumenti di
capitale che
prevedano conferimenti diversi dai beni immobili, gli atti modificativi
dei
patti sociali, le trasformazioni, le fusioni, le scissioni.
Se
l'operazione ha ad oggetto il conferimento di proprietà o diritto reale
di
godimento di fabbricati destinati
esclusivamente all'esercizio di attività commerciali e non
suscettibili di
altra destinazione senza radicale trasformazione nonché aree destinate
ad
essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come
loro
pertinenze, purchè detti fabbricati siano ultimati entro 5 anni dal
conferimento e possiedano le indicate caratteristiche, la tassazione
avviene
attraverso l’imposta di registro con aliquota del 4%, non toccata dalle
novità
del 2014, e delle imposte ipotecaria e catastale in misura
proporzionale.
Quando
viene effettuata una cessione di
fabbricati strumentali per natura e relative pertinenze, sia
imponibili che
esenti IVA, si applica in ogni caso l’imposta di registro in misura
fissa pari
a 200 euro, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura
proporzionale
rispettivamente del 3 e dell’1 per cento. Sono dovuti anche l’imposta
di bollo,
i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, per il fatto che le
novità
normative non riguardano tale settore.
ENTRATA
IN VIGORE
Il
legislatore ha fissato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni a
partire dal 1° gennaio 2014;
occorre però
differenziare le situazioni in base alla stipula degli atti.
Poichè,
per principio affermato, la tassazione segue la data di formazione
dell'atto
poi prodotto per la registrazione, l'atto pubblico stipulato nel 2013 e
la
scrittura autenticata formata nel 2013, poi registrati nel 2014,
saranno
soggetti alle norme anteriori la modifica.
|
- Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 - Decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 - Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - D.P.R. n. 131/1986 |
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