Cessione Ecobonus: il legame familiare non è sufficiente
Pubblicato il 01 novembre 2018
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Con la risposta n. 56/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi alla cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 14 del Dl n. 63 del 4 giugno 2013 (cessione Ecobonus).
Il caso di specie, sottoposto all’attenzione del Fisco, riguarda un contribuente che voleva cedere a titolo gratuito (con una donazione) il credito d'imposta al figlio corrispondente alla detrazione Irpef per le spese sostenute nel 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il figlio, però, non era collegato al rapporto che aveva dato origine alla detrazione del padre, in quanto non era né comproprietario delle singole unità immobiliari ristrutturate (requisito che avrebbe consentito la cessione del bonus per i lavori sui singoli appartamenti), né proprietario (o comproprietario) di altre unità dello stesso edificio (requisito che avrebbe consentito la cessione del credito per i lavori energetici sulle parti comuni).
L'istante chiede all’Amministrazione finanziaria di fare chiarezza su alcuni aspetti della cessione della detrazione, quali:
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se essa sia possibile anche in caso di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari private;
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come e quando va comunicata all’Agenzia;
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con quale forma deve avvenire;
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a quale atto si deve assimilare (concessione, donazione);
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se può realizzarsi tra parenti in linea retta non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
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se, nell’ipotesi di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili riqualificati, sia possibile tra usufruttuario e nudo proprietario.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver fatto una panoramica della normativa che regola la cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, l’Agenzia specifica alcuni punti salienti.
In primo luogo, si afferma che la cessione del credito è consentita anche quando i lavori riguardano singole unità immobiliari, ma soltanto per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018.
La cessione del 2017 andava comunicata entro il 9 marzo 2018, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, ma, in ogni caso, non avrebbe potuto riguardare le spese per interventi su singole unità immobiliari (la cui cessione del credito è stata introdotta dal 2018).
Con riferimento alle modalità da osservare per il perfezionamento della cessione, la normativa non contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale detto accordo deve essere formalizzato e alle regole da seguire per il suo perfezionamento.
Circa i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, si specifica che i cessionari possono essere i fornitori dei lavori o “altri soggetti privati”, ma questi ultimi devono per forza essere “collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
Tale requisito, però, non può “ravvisarsi nel mero rapporto di parentela” tra il soggetto che ha sostenuto le spese e il cessionario.
Ciò – secondo la risposta n. 56/2018 – porta ad escludere che il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute in relazione a interventi di riqualificazione energetica possa essere ceduto da padre a figlio.
Il legame di parentela non è in grado di soddisfare il requisito secondo il quale la cessione “ad altri soggetti privati” può realizzarsi soltanto quando gli stessi siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Pertanto, la cessione del credito non può avvenire tra parenti solo sulla base del legame familiare e ciò vale anche nell’ipotesi di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili riqualificati.
- eDotto.com – Edicola del 21 maggio 2018 - Ecobonus, cessione del credito ampia: oltre ai fornitori ricompresi anche gli altri soggetti privati – Moscioni
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