La cessione di autovetture non è cessione d’azienda. Quale tassazione?

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La cessione di autovetture non è cessione d’azienda. Quale tassazione?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 315/2023, si sofferma su un caso di cessione di autovetture a favore di una società veicolo per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione di beni mobili registrati, per analizzarne gli effetti ai fini delle imposte indirette e dell’Iva.

Nello specifico, il Quesito Qualificatorio chiede conferma che il trasferimento degli Autoveicoli da Alfa a Beta, ai sensi del contratto di compravendita, configuri una cessione di beni isolatamente considerati ai fini delle imposte indirette e ai fini IVA e non una cessione di azienda o ramo d'azienda.

Cessione di autovetture ad una società veicolo e operazione di cartolarizzazione

Il caso di specie analizzato dall’Amministrazione finanziaria è quello sollevato da una società Alfa che cede ad una società veicolo (Beta SPV) una grande quantità di autoveicoli, che sono concessi in locazione a Gamma Srl, la quale li utilizza nello svolgimento della propria attività di autonoleggio a breve termine.

La cessione a favore di Beta SPV Srl, secondo il contratto, ha ad oggetto la larga maggioranza degli autoveicoli detenuti da Alfa.

La società veicolo Beta ha come finalità esclusiva la realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione di beni mobili registrati.

Tale operazione di cartolarizzazione, ai sensi della Legge n. 130/1999, si realizza mediante l'emissione da parte di Beta SPV di titoli, i cui proventi sono utilizzati per finanziare l'acquisto degli autoveicoli e al cui soddisfacimento sono destinati in via esclusiva i beni ed i diritti compresi nel patrimonio di Beta SPV e le somme in qualsiasi modo derivanti dagli stessi.

Oltre ai suddetti autoveicoli acquistati da Alfa, è previsto che Beta acquisti anche ulteriori veicoli da fornitori o altre società del gruppo Alfa periodicamente e secondo un programma di acquisizione su base rotativa, finanziandone l'acquisto tramite nuove emissioni di titoli.

Tale trasferimento di autoveicoli è finalizzato alla segregazione degli stessi in un patrimonio separato, affinché essi possano fungere da collateral a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'emissione dei titoli, tramite i quali il gruppo Alfa raccoglie risorse finanziarie sul mercato dei capitali.

NOTA BENE: A seguito dell'operazione di cartolarizzazione, non sarà trasferito a Beta SPV nessuno dei contratti in essere in capo ad Alfa né diritti od obblighi dagli stessi derivanti.

Alla luce di ciò l’istante solleva due quesiti al Fisco:

  1. con Quesito Qualificatorio, si chiede se l’operazione descritta configuri una cessione di beni isolatamente considerati ai fini delle imposte indirette e ai fini IVA oppure una cessione di azienda o ramo d'azienda:
  2. con Quesito Interpretativo, si chiede - nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate riconoscesse la fattispecie rappresentata come una cessione d’azienda - se ai fini tributari il valore degli Autoveicoli debba essere escluso dal computo della base imponibile dell'imposta di registro applicabile all'operazione di cessione.

Cessione d'azienda o di ramo di azienda? trattamento ai fini IVA e imposta di Registro

Nella risposta ad interpello n. 315 dell’8 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate parte dall’individuare il corretto trattamento fiscale, ai fini IVA, della cessione di azienda o di ramo di azienda.

Richiamando la giurisprudenza unionale e di legittimità, l’Agenzia evidenzia come i fattori rivelatori dell'esistenza dell'azienda o del ramo d’azienda si possono individuare nella organizzazione impressa ai beni e nella loro destinazione funzionale, come complesso unitario, all'esercizio dell'impresa.

Pertanto, con riferimento alla cessione di 17.000 autoveicoli da parte di Alfa alla società veicolo Beta, le Entrate dopo aver affermato la rilevanza, agli effetti dell’IVA, dell’attività posta in essere dalla società veicolo, hanno chiarito che, per stabilire se la cessione a titolo oneroso da parte di Alfa a favore della SPV degli autoveicoli leggeri integri, ai fini IVA, una cessione d’azienda oppure una cessione di singoli beni, occorre verificare se siano riscontrabili gli elementi che contraddistinguono un’azienda o un ramo d’azienda, considerando le peculiarità della disciplina delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla L. 130/99.

Riguardo al caso analizzato, la cessione ha ad oggetto soltanto gli autoveicoli e non anche i relativi contratti di locazione precedentemente stipulati tra Alfa (cedente) e Gamma (utilizzatore).

Anzi viene stipulato un nuovo contratto di locazione che è funzionale e strettamente conseguente alla realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, la quale comporta necessariamente una nuova regolamentazione dei rapporti giuridici tra le parti al fine di tenere conto degli interessi dei portatori dei titoli.

Il trasferimento di autoveicoli a Beta manca, quindi, dell'elemento organizzativo necessario alla configurazione dello stesso come azienda o ramo d'azienda, dal momento che una diversa organizzazione sarà impressa a detti beni attraverso la stipula di nuovi contratti di locazione con clausole specifiche e funzionali.

ATTENZIONE: Pertanto, in mancanza dell'elemento organizzativo che colleghi l'insieme dei beni ceduti, l'operazione di cui trattasi è qualificabile, ai fini IVA, come cessione di singoli beni.

In conclusione, quindi, la risposta n. 315/2023 specifica che:

  • nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione di cui trattasi, la cessione degli autoveicoli da Alfa a Beta SPV è qualificabile, ai fini IVA, come cessione di singoli beni, con conseguente applicazione del regime IVA proprio delle cessioni dei beni in esame;
  • di conseguenza, i fini dell'imposta di registro, alla cessione degli autoveicoli da Alfa a Beta SPV si applica l'imposta nella misura fissa di 200 euro in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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