Cessazione per accordo aziendale, NASpI sempre garantita

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Cessazione per accordo aziendale, NASpI sempre garantita

Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, la NASpI è garantita anche qualora il predetto accordo rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, a seguito di alcuni dubbi interpretativi circa l’espressione utilizzata dal legislatore all’art. 14, co. 3, del D.L. n. 104/2020. Infatti è emerso che alcune Strutture territoriali INPS respingono le domande di indennità NASpI laddove l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Cessazione per accordo aziendale, la norma

L’art. 14, co. 3, del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, dispone che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Tale previsione è contenuta anche nell’articolo 1, co. 311 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al cd. “divieto di licenziamento” di cui ai co. 309 e 310 del medesimo art. 1, valide fino al 31 marzo 2021.

Cessazione per accordo aziendale, rileva la sottoscrizione del lavoratore

Ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì:

  • la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali;
  • l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.

Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22/2015.

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