Certificazione Unica 2015 e oneri deducibili restituiti all’INPS con rimessa in denaro

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L’INPS, con il messaggio n. 9623 del 12 dicembre 2014 ha fornito indicazioni in merito all’introduzione, in via sperimentale, a partire dal 2015, della dichiarazione dei redditi, anno d’imposta 2014, precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Adesso, con messaggio n. 1616 del 4 marzo 2015, sono state fornite precisazioni in merito alla certificazione degli importi restituiti all’Istituto dai debitori, se oneri deducibili, quando la restituzione sia avvenuta con modalità diversa dalla trattenuta su pensione.

Nel caso di restituzione avvenuta con rimessa in denaro, la procedura Recupero Indebiti ha trasmesso alla Piattaforma fiscale:

- tutte le informazioni utili alla predisposizione della Certificazione Unica 2015 precompilata, aggregate per codice fiscale;

- detti importi come oneri deducibili dal reddito.

La suddetta Piattaforma, in sede di conguaglio fiscale di fine anno, ha operato nei confronti dei sostituiti con le seguenti modalità:

- per i soggetti che hanno percepito dall’Istituto un reddito nell’anno d’imposta 2014, ha dedotto detti importi dall’imponibile fiscale complessivo, fino a capienza, al fine di rideterminare in capo al contribuente, il beneficio fiscale dell’onere deducibile;

- per i soggetti il cui reddito complessivo percepito nell’anno d’imposta 2014 è incapiente a recuperare l’importo dell’onere in questione, ha certificato la parte di onere deducibile che ha trovato capienza nei redditi e l’eventuale residuo importo di onere deducibile che il contribuente potrà vantare in sede di dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso nelle annotazioni, ha informato il contribuente che può fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente.
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