Censura per l'avvocato che dopo la rinuncia al mandato difende una parte in conflitto
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 18 giugno 2010
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Le Sezioni unite della Cassazione civile, con sentenza n. 14617 depositata lo scorso 17 giugno 2010, hanno rigettato il ricorso presentato da un avvocato romano avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma - confermato dal Consiglio nazionale forense - con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura a seguito del fatto che lo stesso, dopo quaranta giorni dalla rinuncia al mandato professionale conferitogli da un consorzio per la gestione degli acquedotti, aveva inviato a quest'ultimo un atto stragiudiziale di diffida nella qualità di difensore del Comune e con riferimento ad una controversia per l'affidamento degli impianti e le opere destinate alla distribuzione idrica.
I giudici di legittimità hanno ritenuto concreta e ragionevole la ricostruzione dei fatti operata dal Consiglio nazionale forense , il quale aveva accertato e motivato l'esistenza di un concreto ed effettivo conflitto tra le parti assistite dall'incolpato; queste ultime, in particolare, erano state riconosciute “come soggetti portatori di interessi contrastanti”.
I giudici di legittimità hanno ritenuto concreta e ragionevole la ricostruzione dei fatti operata dal Consiglio nazionale forense , il quale aveva accertato e motivato l'esistenza di un concreto ed effettivo conflitto tra le parti assistite dall'incolpato; queste ultime, in particolare, erano state riconosciute “come soggetti portatori di interessi contrastanti”.
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