CdS Espansiva Contributo o agevolazione
Pubblicato il 03 novembre 2016
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In caso di contratto di solidarietà difensiva trasformato in contratto di solidarietà espansiva, il datore di lavoro ha diritto, per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione, ad un contributo:
- per i primi 12 mesi, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile;
- per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto rispettivamente al 10% e al 5%.
Per i lavoratori assunti, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, è previsto, in sostituzione del contributo un’agevolazione che consiste nell’applicazione della contribuzione a carico del datore di lavoro, pari a quella prevista per gli apprendisti, per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29° anno di età del lavoratore assunto, mentre la contribuzione a carico del lavoratore resta quella prevista per la generalità dei lavoratori
Il contributo o le agevolazioni previste trovano applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza.
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