Contratti di solidarietà di tipo "B" fino a giugno
Autore: Rossella Schiavone
Pubblicato il 15 febbraio 2016
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I contratti di solidarietà di tipo “B” sono abrogati dall’1 luglio 2016, per cui – come già era stato chiarito dal Ministero del Lavoro – l’ultimo giorno in cui sarà possibile stipulare tali contratti è il 30 giugno 2016.
Inoltre:
- i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
- i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.
Posto quanto sopra, con circolare n. 8 del 12 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro è tornato sulla questione per aggiungere che:
- sono ammesse le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 5, comma 5, Legge n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di CIG;
- per quanto concerne gli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, trovano applicazione i chiarimenti forniti con la risposta all’interpello n. 16/2013, relativi ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito, cui si rinvia.
- eDotto.com – Edicola del 13 gennaio 2016 - Contratti di solidarietà di tipo B: il 30 giugno è l’ultimo giorno per la stipula – Redazione eDotto
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