CCNL Terziario Confesercenti, cosa cambia
Pubblicato il 03 aprile 2024
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Sottoscritta il 22 marzo 2024 da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UUILtuCS l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti con decorrenza 1° aprile 2024 - 31 marzo 2027.
Per la consultazione dei nuovi minimi si rinvia a "Rinnovi CCNL".
Una tantum
Ad integrazione di quanto già stabilito con l’accordo 12 dicembre 2022, oggetto del nostro precedente articolo cui si rinvia, ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024 è corrisposto un importo una tantum suddivisibile in 15 quote mensili o frazioni, determinata in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023, secondo i seguenti importi:
Livello |
Luglio 2024 |
Luglio 2025 |
1Q |
€ 303,81 |
€ 303,81 |
1 |
€ 273,67 |
€ 273,67 |
2 |
€ 236,73 |
€ 236,73 |
3 |
€ 202,34 |
€ 202,34 |
4 |
€ 175,00 |
€ 175,00 |
5 |
€ 158,11 |
€ 158,11 |
6 |
€ 141,95 |
€ 141,95 |
7 |
€ 121,53 |
€ 121,53 |
Op. 1 |
€ 165,20 |
€ 165,20 |
Op. 2 |
€ 138,69 |
€ 138,69 |
L’una tantum è erogata in 2 tranche di pari importo con la retribuzione di luglio 2024 e luglio 2025.
Indennità di vacanza contrattuale
In assenza di accordo, dopo 6 mesi dalla scadenza del contratto o dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva, è corrisposta un’indennità di vacanza contrattuale pari al 30% dell'Ipca al netto degli energetici importati applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza, per 14 mensilità.
In caso di protrarsi della suddetta situazione, verranno riconosciuti di anno in anno nuovi importi a titolo di nelle medesime modalità, anche alla luce dell'eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell'ultimo anno comunicato dall'Istat.
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