CCNL e benefici contributivi, conta il rispetto dei trattamenti retributivi

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CCNL e benefici contributivi, conta il rispetto dei trattamenti retributivi

Gli organi ispettivi non possono dar luogo alla revoca dei benefici fruiti dai datori di lavoro, qualora questi ultimi riconoscano ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

A chiarirlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 9 del 10 settembre 2019, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti in merito ai benefici normativi e contributivi conseguenti al rispetto della contrattazione collettiva da parte del datore di lavoro (art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006).

CCNL e benefici contributivi, la norma

La normativa suindicata richiede “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

L’utilizzo del termine “rispetto”, evidenzia l’INL, è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti dalla disposizione (vale a dire la fruizione di “benefici normativi e contributivi”), rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

CCNL e benefici contributivi, applicazione ristrettiva

Nel confermare che il datore di lavoro non è soggetto alla revoca dei benefici contributivi laddove stipuli un CCNL che non fruisca della maggiore rappresentatività, ma che comunque rispetti il trattamento retributivo e normativo identico, o anche migliorativo, dei contratti stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, l’INL ha affermato che tale interpretazione riguarda esclusivamente l’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006.

Dunque, il chiarimento fornito dall’INL non si presta a una applicazione estensiva che porti a riconoscere anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano evidentemente inefficaci sul piano giuridico. È il caso, ad esempio, delle norme che regolamentano la possibilità per le OO.SS. comparativamente più rappresentative di:

  • disciplinare, anche in termini derogatori, molteplici aspetti delle tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 51 dello stesso decreto;
  • integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;
  • sottoscrivere i cd. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011;
  • costituire enti bilaterali – accezione nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.

CCNL e benefici contributivi, rispetto della parte normativa

Infine, ricorda il documento di prassi, il “rispetto” dei contratti collettivi attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte cd. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso, ecc.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 7 maggio 2019 - Benefici contributivi, accertamento sostanziale dei trattamenti ai lavoratori – Pichirallo

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